Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato: regolarizzazione della posizione contributiva in 36 rate
Ancorchè non in regola con i contributi, gli artigiani possono comunque presentare le domande per prestazioni COVID-19 dal giorno 1° aprile 2020
Con delibera n. 3 del 8 aprile 2020, ai fini dell’accesso alle prestazioni per il contrasto al COVID-19, il Fondo di Solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA) definisce le modalità di regolarizzazione dei datori di lavoro artigiani (inquadrati ai fini previdenziali con c.s.c. 4 ovvero vincolati alla contrattazione collettiva dell’artigianato, sottoscritta da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL, UIL) che alla data del 23 febbraio 2020 non erano in regola con i contributi previsti per il fondo nel triennio precedente.
Ancorchè non in regola con i contributi, detti soggetti possono comunque presentare le domande per prestazioni COVID-19 dal giorno 1° aprile 2020.
La regolarizzazione delle posizioni non regolari decorrerà dal 1° gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2023 (in 36 rate), mediante l’applicazione di una contribuzione pari allo 0,60% parametrata alla retribuzione imponibile annuale per fini previdenziali di ciascun dipendente, moltiplicato per 3 annualità.
A tal fine, verranno predisposti sulla Piattaforma FSBA gli appositi moduli e le domande per l’attivazione della regolarizzazione.