Fondo credito e APE sociale: chiarimenti sulle domande di adesione
Con il messaggio n. 3028 del 13 settembre 2024 l’INPS ha illustrato, per i dipendenti iscritti in costanza di rapporto di lavoro alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, i termini e le modalità di adesione al Fondo credito, a valere dalla data di decorrenza della pensione, una volta terminato il periodo di fruizione delle prestazioni di APE sociale o di quelle liquidate a seguito di procedure di esodo o espansione, durante il quale, essendo cessato il rapporto di lavoro è interrotto l’obbligo contributivo alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.
I dipendenti già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, prossimi alla cessazione dal servizio a seguito di accoglimento delle domande per l’accesso all’APE sociale o alle procedure di esodo/espansione, che intendano iscriversi al Fondo credito dopo il pensionamento, possono aderire al citato Fondo entro e non oltre l’ultimo giorno di servizio.
Eventuali domande di adesione presentate in data successiva a tale termine non saranno accolte.
Conseguentemente, dalla data della cessazione dal servizio e fino alla data del pensionamento, ai suddetti soggetti sono precluse tutte le prestazioni erogate dalla citata Gestione, non essendo assoggettati al corrispondente obbligo contributivo.
Si precisa che, per coloro che aderiscono al Fondo credito, in presenza di un prestito ancora in ammortamento concesso dall’INPS in costanza di rapporto di lavoro a favore di un dipendente già iscritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, ferma restando la possibilità per il debitore di estinguere anticipatamente e in unica soluzione il proprio debito così come per l’Istituto di compensare il proprio debito per TFS/TFR con quello dell’iscritto, il relativo piano di ammortamento potrà essere traslato sul trattamento di quiescenza nel momento in cui sarà erogato, computando i relativi interessi nella misura stabilita per il finanziamento.
Le domande di adesione al Fondo credito presentate dai lavoratori che hanno avuto accesso all’APE sociale e alle procedure di esodo/espansione saranno sottoposte ai controlli (status di pensionato, tipologia e decorrenza della pensione) per applicare la relativa quota di adesione sulla rata di pensione.
Per consentire la corretta implementazione della posizione assicurativa, che garantisca la registrazione della cessazione dal servizio e dell’interruzione dell’obbligo contributivo alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, è necessario che l’ultima denuncia relativa al lavoratore in servizio contenga uno specifico codice di cessazione, che identifichi sia i casi di accesso alle procedure di esodo ed espansione sia i casi di accesso all’APE sociale.
Pertanto, analogamente alle casistiche relative alle procedure di esodo, per le quali l’INPS ha già previsto specifici codici (54 “Cessazione per esodo art. 41, c. 5-bis, d.lgs. 148/2015”, 47 “Cessazione per esodo legge n. 92/2012” e 53 “Cessazione D.I. n. 103594/2019”), con il messaggio odierno l’INPS comunica l’istituzione per i casi di accesso all’APE sociale del codice cessazione 60 “Cessazione APE sociale” che il datore di lavoro, autorizzato al versamento della contribuzione per i lavoratori cessati richiedenti l’APE sociale, deve valorizzare nella denuncia UNIEMENS-ListaPosPA relativa all’ultimo periodo utile che precede la data di cessazione dal servizio.