Per i professionisti che quest’anno vogliono entrare (o restare) nella flat tax il 2019 si è chiuso solo ieri. Tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti fino al 12 gennaio 2020 infatti vanno conteggiati (ai fini fiscali) tra quelli del 2019 e concorrono a formare il limite dei 30mila euro, oltrepassato il quale il regime agevolato non è più applicabile. È proprio in questi primi giorni che i professionisti devono familiarizzare con la “nuova” flat tax. La legge di Bilancio 2020 ha introdotto infatti alcuni “paletti” per chi vuole utilizzare l’imposta sostitutiva del 5-15% (rispettivamente per le start up e i professionisti con meno di 65mila euro di compensi). Oltre al limite di spese per il personale dipendente pari a 20mila euro, l’accesso è precluso anche a chi nell’anno precedente, quindi nel 2019, ha percepito redditi da lavoro dipendente di importo superiore a 30mila euro (articolo 1, comma 692 della legge 160/2019). Per verificare l’eventuale superamento di questo limite si deve tenere conto dei redditi anche assimilati al lavoro dipendente (articolo 50 del Tuir). Le verifiche La prima operazione da effettuare nell’anno nuovo, quindi, è la verifica dell’ammontare dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati percepiti nel 2019. Il controllo va svolto in base al principio di cassa, cioè tenendo conto del reddito effettivamente percepito nell’anno precedente. La necessità di tenere conto delle somme effettivamente incassate quali retribuzioni, ovvero quali redditi assimilati, si desume direttamente dall’articolo 51 del Tuir che assimila ai redditi da lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro». L’espressione “percepiti” vuole dire “incassati”. Pertanto, l’importo corrispondente a una o più mensilità non incassate nel 2019 non dovrà essere conteggiato per la verifica del limite di 30mila euro. Vale poi il cosiddetto “principio di cassa allargato”: cioè devono considerarsi percepiti nel 2019, i redditi di lavoro dipendente il cui pagamento è stato effettuato entro il 12 gennaio dell’anno successivo (il 2020). Anche questo principio è stato previsto dall’articolo 51 del Tuir. Simmetricamente, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente dell’anno 2019, gli incassi delle retribuzioni avvenuti entro il 12 gennaio 2019. Occorre poi capire se i redditi di lavoro dipendente soggetti a tassazione sostitutiva debbano o no essere compresi nella verifica del limite dei 30mila euro. Il problema si pone, ad esempio, se il contribuente che intende avvalersi del forfait abbia percepito “arretrati” da lavoro dipendente soggetti a tassazione separata. Stessi dubbi per il dipendente che ha percepito nell’anno 2019 un premio di produttività inferiore a 3mila euro, sottoposto a tassazione sostitutiva del 10 per cento. In base ad un’interpretazione letterale, le somme così percepite dovrebbero concorrere alla verifica del limite per la flat tax. Infatti, indipendentemente dalla tassazione di tipo sostitutivo, si tratta pur sempre di redditi di lavoro dipendente. Ma è preferibile, un’interpretazione logico sistematica tendente ad escludere dal limite dei 30mila euro i redditi di lavoro dipendente in virtù della loro natura straordinaria o eccezionale. I redditi assimilati Non è possibile applicare il forfait quest’anno neppure nel caso in cui il limite di 30mila euro sia stato superato con il possesso di redditi assimilati al lavoro dipendente. La disposizione fa riferimento, genericamente, all’articolo 50 del Tuir. Di conseguenza assume rilevanza qualsiasi tipo di reddito assimilato. Il caso più frequente riguarda i compensi percepiti per l’attività di amministratore, sindaco, revisore, collaborazioni a giornali, partecipazioni a commissioni. Si considerano tali anche i compensi percepiti grazie a rapporti di collaborazione consistenti in attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita. Ma è necessario che queste attività non siano riconducibili allo stesso oggetto della professione (o dell’arte) esercitata.