Raddoppia - da 100.000 a 200.000 euro - la flat tax prevista dall’art. 24-bis TUIR per le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia. È quanto prevede l’art. 3 del decreto Omnibus (D.L. n. 113/2024, pubblicato nella G.U. n. 186 del 9 agosto 2024), che revisiona al rialzo l’imposta sostitutiva che si applica sui redditi di coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. L’art. 24-bis TUIR - introdotto dalla legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) - è finalizzato a incentivare l’ingresso in Italia di contribuenti facoltosi, in modo da consentire uno spostamento anche di capitali da investire nel nostro Paese. In tale ottica incentivante era stata introdotta l’imposta sostitutiva di 100.000 euro, la quale però trova applicazione solo sui redditi prodotti all’estero, in luogo dell’ordinario prelievo progressivo IRPEF. Come aderire al regime L’adesione al regime deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata trasferita la residenza fiscale in Italia o in quella immediatamente successiva. Prima di esercitare l’opzione, il contribuente può anche formulare una specifica istanza di interpello per ottenere dall’Amministrazione finanziaria una risposta in merito alla sussistenza dei requisiti di accesso al regime. La richiesta deve essere presentata alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate mediante consegna a mano, raccomandata con avviso di ricevimento o casella di posta elettronica certificata. Nell’istanza il contribuente deve indicare: - i dati anagrafici e, se già attribuito, il codice fiscale, oltre al relativo indirizzo di residenza in Italia, se già residente; - lo status di non residente in Italia per un tempo almeno pari a nove periodi di imposta nel corso dei dieci precedenti l’inizio di validità dell’opzione; - la giurisdizione o le giurisdizioni in cui ha avuto l’ultima residenza fiscale prima dell’esercizio di validità dell’opzione; - gli eventuali Stati o territori esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva. All’istanza di interpello deve essere allegata l’apposita check-list per il riscontro della sussistenza degli elementi necessari per l’accesso al regime, eventualmente corredata con la relativa documentazione di supporto. Il regime forfettario può essere esteso anche ai familiari in possesso dei requisiti, a quelli, cioè, che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, senza avervi risieduto per almeno nove dei dieci periodi d’imposta antecedenti a quello di validità dell’opzione. L’estensione del regime va indicata nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui il familiare trasferisce la residenza fiscale in Italia o in quella successiva. Per ciascuno dei familiari ai quali sono estesi gli effetti dell’opzione, l’imposta sostitutiva è pari a 25.000 euro annui (imposta questa che non sembra interessata dalle modifiche apportate dal decreto Omnibus). L’opzione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, a meno che non intervenga un’ipotesi di cessazione degli effetti, di revoca dell’opzione o di decadenza dal regime. Ad esempio Per omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine previsto oppure per trasferimento della residenza fiscale in altro Stato o territorio. In ogni caso, gli effetti cessano decorsi quindici anni dal primo periodo d’imposta di validità dell’opzione. Per ciascun periodo d’imposta di efficacia del regime, l’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione, entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, senza la possibilità di avvalersi della disciplina del ravvedimento operoso. Inoltre, chi aderisce al regime in parola può beneficiare: - dell’esonero dall’obbligo di monitoraggio; - dell’esonero dal pagamento dell’IVIE e dell’IVAFE; - dell’esenzione dall’imposta di successione e donazione relativamente agli asset esteri. Come revocare l’opzione L’opzione per l’imposta sostitutiva può essere revocata sia dal contribuente principale sia dal familiare a cui è stata estesa. La scelta va espressa nella dichiarazione dei redditi relativa a uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata ovvero, in assenza di obbligo dichiarativo per quel periodo d’imposta, tramite apposita comunicazione alla Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate. Questa deve essere prodotta, entro la data di scadenza della presentazione della dichiarazione, con le stesse modalità previste per l’istanza di interpello. In caso di revoca del contribuente principale, gli effetti si producono anche nei confronti dei familiari a cui era stata estesa l’opzione, a prescindere dal fatto che essi esercitino autonomamente la facoltà di revoca. Se la revoca viene esercitata dopo aver già versato l’imposta sostitutiva per il medesimo periodo d’imposta, il relativo importo potrà essere richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione tramite modello F24. Da quando decorre la nuova flat tax? Con riguardo alla decorrenza della modifica recata dal decreto Omnibus (che ha raddoppiato l’importo della flat tax da 100.000 a 200.000 euro), la nuova misura dell’imposta sostitutiva dovrebbe trovare applicazione sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ai fini dell’art. 43 c.c., successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Il che potrebbe costituire in disincentivo per coloro che hanno pianificato di trasferire la residenza fiscale in Italia, in assenza di certezza legislativa. Il raddoppio dell’imposta sostitutiva da applicare sui redditi esteri potrebbe rendere meno conveniente trasferire la residenza nel territorio dello Stato.