L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 174 del 31 maggio 2019 riguardante la definizione agevolata delle controversie tributarie. L’articolo 6 del D.L. n. 119/2018 ha disposto che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. La circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6/E del 1° aprile 2019, ha chiarito che la percentuale del 5 per cento è applicabile nel solo caso in cui ricorrano cumulativamente alcune condizioni: - il ricorso penda innanzi alla Suprema Corte alla data del 19 dicembre 2018; - l’Agenzia delle entrate sia rimasta integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio. Tanto premesso, se l’Amministrazione è risultata parzialmente vittoriosa in primo grado, non risulta verificata la condizione prevista, ossia la soccombenza dell’Agenzia delle entrate “in tutti i precedenti gradi di giudizio”, la conseguenza è che la controversia non può essere definita con il pagamento del 5 per cento del valore della lite. Tra l’altro l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare n. 10/E del 2019 l’ipotesi in cui sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione tributaria regionale abbiano deciso in favore del contribuente, e la Suprema Corte abbia cassato con rinvio accogliendo una questione di rito sollevata dall’Agenzia delle entrate e la Commissione tributaria regionale in sede di rinvio abbia emesso una sentenza favorevole al contribuente depositata prima del 24 ottobre 2018 e impugnata in Cassazione con ricorso notificato prima del 19 dicembre 2018. E’ stato precisato che nell’ipotesi rappresentata, la controversia è definibile tramite il pagamento di un importo corrispondente al 15 per cento del relativo valore. Tale norma opera, infatti, anche qualora l’ultima pronuncia depositata alla data del 24 ottobre 2018, favorevole al contribuente, sia stata emessa dalla Commissione tributaria regionale in qualità di giudice del rinvio. Va dunque esclusa la definizione con il pagamento del 5 per cento del valore della controversia.