In considerazione della concomitanza delle festività pasquali, si ricorda che il termine di presentazione delle istanze per l’indennità di fermo pesca 2023, previsto per il 31 marzo 2024, è prorogato al 2 aprile 2024. Ultimi giorni, dunque, per richiedere l’indennità onnicomprensiva fino ad un importo massimo di 30 euro, prevista, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, a favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca ex legge n. 250/1958. Come indicato nel Decreto Interministeriale n. 11 del 9 ottobre 2023, si ricorda che per ricevere l’indennità, le imprese interessate dovranno presentare apposita istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro e non oltre il 31 marzo 2024 (termine prorogato al 2 aprile 2024 poiché il 31 marzo è Pasqua), tramite il sistema telematico "CIGSonline". Le domande presentate oltre il suddetto termine verranno considerate inammissibili. L’istanza, deve essere presentata per ogni singola unità di pesca presente in azienda, solo a seguito della notifica di avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, tramite le modalità disponibili nella piattaforma di pagamento PagoPA, attivabile esclusivamente all’interno della procedura telematica della CIGSonline. Alla domanda dovranno essere allegati: la Scheda 9 - anno 2023 - dichiarazione di avvenuto fermo; il file FPO-2023, da compilare in tutti i campi, avendo cura di non apportare modifiche alla struttura della tabella; il modulo per la comunicazione del codice IBAN, debitamente compilato e sottoscritto da ciascun imbarcato per il quale si chiede l’indennità; eventuale dichiarazione dell’istituto di credito relativo al codice IBAN; copia di un documento di identità del rappresentante aziendale in corso di validità. Saranno considerate inammissibili: le istanze presentate dopo la data del 2 aprile 2024; le istanze che alla data del 2 aprile 2024 risultino prive della Scheda 9, integralmente compilata da parte dell’azienda e compilata e vistata dall’Autorità marittima; le istanze che alla data del 2 aprile 2024 risultino prive del file FPO-2023, integralmente compilato; le istanze presentate con modalità differenti dall’invio telematico attraverso la piattaforma “CIGSonline”. Si evidenzia, infine, che i lavoratori per i quali non verranno forniti dati completi saranno esclusi dal sostegno al reddito e che eventuali variazioni relative al codice IBAN potranno essere fornite esclusivamente entro il 30 aprile 2024.