L’eventuale introduzione dell’obbligo di notifica al debitore del fermo amministrativo del veicolo, oltre che del preavviso di fermo, determinerebbe un ulteriore adempimento aggiuntivo a carico dell’agente della riscossione, «ultroneo» rispetto a quello previsto dall’articolo 86 del Dpr 602/1973 e richiede comunque un intervento normativo. È la risposta fornita ieri in commissione Finanze alla Camera dal sottosegretario al Mef, Alessio Villarosa, a seguito dell’interrogazione n. 5-011778 presentata dal deputato Raffaele Trano (M5S). Il question time ha chiesto delucidazioni in merito all’obbligatorietà di notificare il fermo nel caso in cui non sia stato precedentemente recapitato il relativo preavviso. Quest’ultimo, è un atto della procedura esecutiva mediante la quale l’agente della riscossione comunica al debitore che, in mancanza del pagamento entro 30 giorni, procederà con l’iscrizione del fermo al Pra. Nella risposta al quesito presentato, il ministero dell’Economia ha fatto presente che, non risultando anomalie nel processo notificatorio dei preavvisi, risulterebbe ultroneo procedere all’ulteriore notifica del fermo amministrativo. E qualora fosse introdotto occorrerebbe comunque evitare che l’onere dell’adempimento resti a carico di Agenzia delle Entrate-Riscossione e si ripercuota quindi sul bilancio dello Stato. In che modo? Secondo la risposta fornita «occorrerebbe necessariamente prevedere che l’onere dell’adempimento stesso - conclude la risposta - debba gravare sul contribuente moroso, ovvero, ove il credito risulti inesigibile, sul singolo ente pubblico creditore, determinandosi comunque, in tale ultima ipotesi, un onere per la collettività».