Il 31 maggio 2019 scade il termine per la presentazione all’INPS della domanda di differimento degli obblighi contributivi per ferie collettive mediante la quale le imprese possono essere autorizzare a far slittare di un mese le ordinarie scadenze di versamento dei contributi e di trasmissione della connessa denuncia UniEmens. Campo d’applicazione Le imprese interessate dal differimento degli obblighi contributi sono tutte quelle che, chiudendo i complessi produttivi o effettuando la sospensione di ogni attività per ferie collettive, sono impossibilitate ad adempiere entro il regolare termine di scadenza al versamento dei contributi o alla presentazione della denuncia UniEmens. Si sottolinea che il differimento degli adempimenti contributivi riguarda esclusivamente la fattispecie delle ferie collettive: un periodo di riposo che l’azienda è tenuta, per legge o per contratto, a concedere ai propri dipendenti mediante chiusura dell’esercizio, dello stabilimento, fabbrica, ufficio in tutte le sue articolazioni. Tale condizione, come evidenziato dall’INPS, non viene meno qualora, durante il periodo feriale, sussista comunque la presenza al lavoro di personale dell’impresa con particolare riferimento a soggetti preposti alla manutenzione degli impianti o addetti a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purché la generalità del personale rimanente non sia in servizio per usufruire del periodo di riposo per ferie. Differimento degli obblighi contributivi L’autorizzazione al differimento degli obblighi contributivi per ferie collettive comporta sia la possibilità di prorogare al mese successivo il versamento dei contributi che l’azienda avrebbe dovuto versare nel mese di chiusura collettiva, sia, conseguentemente, lo spostamento del termine ultimo di invio del flusso UniEmens correlato contributi differiti. Chiaramente, trattandosi di un versamento – da effettuarsi in unica soluzione – differito rispetto alla naturale scadenza, il datore di lavoro sarà tenuto a maggiorare le somme dovute nella misura pari agli interessi di dilazione vigenti al momento del versamento. Si sottolinea che tali interessi sono calcolati al tasso del 6% annuo maggiorato del tasso di interesse vigente sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR). Si evidenzia che la possibilità di posticipare gli adempimenti contributivi è soggetta alle seguenti limitazioni: - il beneficio può essere richiesto e attribuito un’unica volta all’anno. Tale condizione sussiste anche qualora la chiusura per ferie collettive si sia protratta per meno di un mese a patto che, ovviamente, ciò abbia determinato una obiettiva ed effettiva impossibilità tecnico-organizzativa ad effettuare alla scadenza di legge i dovuti versamenti; - la richiesta di autorizzazione è limitata ai versamenti di un solo mese anche se il periodo di ferie è a cavallo tra due mesi. Nello specifico, l’INPS concede esclusivamente il differimento degli adempimenti che avrebbero dovuto essere effettuati nel mese in cui cade la maggior parte del periodo feriale. Pertanto, a titolo esemplificativo, in caso di ferie comprendenti l’ultima settimana di luglio 2019 e nelle prime tre settimane di agosto 2019, potranno essere oggetto di differimento esclusivamente gli obblighi contributivi relativi al mese di luglio in scadenza il 20 agosto 2019. Esempio Ferie collettive dal 22/07/2019 al 25/08/2019 Impossibilità di versamento dei contributi in data 20 agosto 2019 relativi ai contributi di luglio Richiesta autorizzazione al differimento entro il 31 maggio 2019 Sono prorogabili esclusivamente gli adempimenti e versamento di competenza agosto 2019 Versamento dei contributi entro e non oltre il 16 settembre 2019 Trasmissione della denuncia UniEmens entro il 30 settembre 2019 Autorizzazione e versamento dei contributi differiti I datori di lavoro che intendono accedere al differimento degli obblighi contributivi devono inoltrare telematicamente all’INPS una specifica istanza di autorizzazione entro il 31 maggio 2019. Si sottolinea che è irrilevante la collocazione del periodo feriale rispetto alla scadenza prefissata dall’Istituto e, pertanto, tale termine riguarda anche il caso in cui la cui la chiusura non coincida con il periodo estivo ma sia fissata in altri mesi. Tuttavia, si precisa che tale scadenza è ordinatoria, l’Istituto può, in presenza di situazioni particolari, esaminare anche le domande pervenute in ritardo. Nello specifico, la richiesta deve essere trasmessa all'INPS accedendo al portale dell'Istituto accedendo e seguendo il seguente percorso: Servizi online -> Aziende consulenti e professionisti -> cassetto previdenziale -> istanze on line -> invio nuova istanza -> codice 445 -> Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive. Nel modulo telematico dovranno essere riportati il periodo della chiusura dell’azienda per ferie collettive e la data entro la quale s’intende provvedere agli adempimenti connessi al periodo di chiusura. Si precisa che l’autorizzazione ottenuta da parte dell’INPS non è vincolante: la richiesta può essere presentata al solo scopo cautelativo e il datore di lavoro rimane libero di provvedere al versamento dei contributi entro la normale scadenza. Ottenuta l’autorizzazione, il datore di lavoro potrà differire al mese successivo il versamento dei contributi dovuti e la trasmissione del relativo flusso UniEmens. Al fine di consentire all’INPS di rendicontare correttamente l’importo versato, il datore di lavoro dovrà valorizzare nel flusso UniEmens nell’elemento AltrePartiteADebito di DenunciaAziendale: - nell’elemento CausaleADebito il codice “D100”; - nell’elemento SommaADebito l’importo degli interessi. Controlli e sanzioni La situazione di effettiva chiusura denunciata dall'azienda può essere oggetto di indagine da parte dei servizi ispettivi dell’INPS. Tali accertamenti possono riguardare anche l'effettiva durata del periodo di chiusura e in caso di mancato riscontro con quanto dichiarato dall’azienda, l’INPS provvede all’annullamento o alla revoca dell’autorizzazione e nell’applicazione delle sanzioni civili ed amministrative previste nei casi di inadempienza ovvero di ritardato versamento dei contributi