Diventa operativo il nuovo termine per emettere le fatture immediate. Il contribuente non deve più fare le corse col tempo per emettere la fattura immediata entro le ore 24 del giorno nel quale l’operazione si considera effettuata ai fini IVA: dal 1° luglio 2019 può emettere la fattura entro i 12 giorni successivi. La questione non è certamente nuova, la modifica ha trovato spazio nel decreto fiscale 2019 (art. 11, D.L. n. 119/2018), ma entra in scena - con qualche modifica, per effetto del decreto Crescita - solo dopo 6 mesi dalla sua introduzione (anche in ragione della moratoria disposta per il 1° semestre 2019, per quel che riguarda l’emissione della fattura elettronica). Il “nuovo” art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 prevede infatti che “la fattura è emessa entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6”. Cosa indicare in fattura In tal caso, la fattura deve indicare: - la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa da quella di emissione della fattura; - la data di emissione della fattura, se non corrisponde a quella in cui è stata effettuata l’operazione. Ad esempio Si supponga che la cessione di beni sia avvenuta in data 3 luglio 2019. La fattura immediata può essere emessa:- il 3 luglio 2019, indicando una sola data; - l’8 luglio 2019, riportando sia tale data, sia quella del 3 luglio 2019. Tala facoltà, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 17 giugno 2019, n. 14/E riguarda sia le fatture cartacee che quelle elettroniche. Con specifico riferimento alle fatture elettroniche va ricordato - richiamando i precedenti chiarimenti contenuti nella circolare n. 13/E/2018 - che “la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”. In considerazione del fatto che per una fattura elettronica veicolata attraverso lo SdI, quest’ultimo ne attesta inequivocabilmente la data (e l’orario) di avvenuta “trasmissione”, è possibile assumere che la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione. Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di “emettere” la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell’operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 12 giorni, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con ladata dell’operazione e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio. Ad esempio Supponendo che una cessione di beni venga effettuata il 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:- emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019); - generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 12 giorni successivi (in ipotesi l’10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019); - generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019). Termina il periodo di moratoria delle sanzioni Tale facoltà acquista particolare appeal in considerazione del termine della moratoria prevista per il primo semestre 2019 nel caso di tardiva emissione della fattura elettronica. L’art. 10, D.L. n. 119/2018 ha ammesso la possibilità di emettere e/o correggere le fatture elettroniche: a) entro il termine per effettuare la prima liquidazione IVA, senza l’applicazione delle sanzioni; b) entro il termine per effettuare la seconda liquidazione IVA, applicando la sanzione di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997, ridotta al 20%. Tale sanzione trova applicazione, nella misura fissa di 250 euro (ridotta al 20%, ossia 50 euro) se non c’è danno erariale. Inoltre, in applicazione del ravvedimento operoso, la sanzione può essere ridotta a 1/9 nel caso di regolarizzazione di errori o omissioni entro 90 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa (5,56 euro). Alla stessa si aggiunge la sanzione di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997 per omesso versamento IVA. Tale possibilità concessa ai contribuenti che liquidano l’imposta con cadenza mensile e trimestrale, è stata estesa - ma solo con riferimento alla fattispecie sub b), come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2019 - per i soli contribuenti mensili entro il 30 settembre 2019 (ossia solo con riferimento alle operazioni effettuate entro tale data). In termini operativi ciò significa che dal 1° luglio 2019 la tardiva emissione della fattura - oltre i 12 giorni -non è più “scudata”, con la sola unica suddetta eccezione. Ad esempio Supponendo che un contribuente che liquida l’IVA con cadenza mensile effettui una cessione di beni in data 2 luglio 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere emessa:- entro il 2 luglio 2019; - entro il 14 luglio 2019; - dal 15 luglio al 16 luglio 2019 con l’applicazione delle sanzioni piene (salva la possibilità di fare ricorso all’istituto del ravvedimento operoso); - entro il termine per effettuare la liquidazione IVA di agosto 2019 (ossia il 16 settembre 2019) con la sanzione di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997, ridotta al 20%.