Con il 18 febbraio è scaduto il termine per poter emettere le fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019 senza incorrere nell’applicazione di alcuna sanzione. Secondo quanto previsto dall’art. 10, D.L. n. 119/2018 e in base ai chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate, i soggetti passivi IVA, per il primo semestre 2019 avevano la possibilità di regolarizzare la fattura emessa in maniera non corretta (ossia in formato non elettronico) ovvero emessa tardivamente entro il termine per effettuare la prima liquidazione IVA, senza l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997. Diversamente, laddove il contribuente proceda ad emettere la fattura entro il termine della seconda liquidazione IVA, si applicherà la sanzione, ridotta al 20%. Pertanto, a decorrere dal 19 febbraio 2019 e fino al 18 marzo 2019, l’emissione di fatture elettroniche riferite ad operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019 comporterà non solo l’applicazione della sanzione ridotta, ma anche quella per omesso versamento IVA, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate. In concreto, quali casi si possono verificare? Operazione effettuata nel mese di gennaio 2019 a) fattura non emessa entro il 18 febbraio 2019 Nell’ipotesi di un’operazione effettuata nel mese di gennaio 2019 con riferimento alla quale non è stata emessa la fattura entro il termine per la liquidazione IVA di gennaio (ossia entro il 18 febbraio 2019), laddove il contribuente emetta la fattura nel periodo compreso tra il 19 febbraio e il 18 marzo 2019 dovrà corrispondere: - la sanzione di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997 ridotta dell’80% (ossia la sanzione compresa tra il 90% e 180% dell’imposta ridotta al 20%); - la sanzione per omesso versamento IVA di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997 (pari al 30% dell’imposta non versata, che si riduce al 15% per le regolarizzazioni commesse entro 90 giorni dalla data della commissione della violazione). Le sanzioni possono essere ulteriormente ridotte applicando il ravvedimento operoso. b) fattura emessa entro il 18 febbraio 2019 e scartata in data successiva Non sono isolati i casi in cui i contribuenti, che hanno emesso e trasmesso al Sistema di Interscambio fatture entro il 18 febbraio, hanno ricevuto solo in data successiva (ad esempio, il 19 febbraio 2019) una ricevuta di scarto. Al ricorrere di tale ipotesi, il contribuente, al fine di evitare di essere sanzionato per omesso versamento IVA, ha fatto confluire l’imposta relativa alle fatture nella liquidazione relativa al mese di gennaio (che ha effettuato entro il 18 febbraio 2019), sebbene abbia successivamente ricevuto dal Sistema di Interscambio la ricevuta di scarto. In termini operativi, a seguito della ricezione di tale ricevuta, il soggetto passivo (anche in considerazione di quanto indicato nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018) deve procedere a riemettere la fattura entro i 5 giorni successivi dalla ricezione della ricevuta di scarto. Riemissione che può essere effettuata con lo stesso numero e data della fattura originaria. In tal caso il contribuente non dovrebbe essere assoggettato ad alcuna sanzione. Laddove la riemissione della fattura avvenga in una data compresa tra il 19 febbraio e il 18 marzo 2019, il contribuente viene sanzionato con la sanzione prevista dall’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997, che in questo caso, non essendoci stato danno erariale (l’imposta è stata comunque liquidata) deve trovare applicazione in misura fissa pari a 250 euro, ridotta al 20% (ossia pari a 50 euro). Inoltre, si ritiene applicabile anche l’ulteriore riduzione a 1/9 prevista dall’art. 13, comma 1, lettera a-bis), D.Lgs. n. 472/1997 (ravvedimento operoso) nel caso di regolarizzazione di errori o omissioni entro 90 giorni dalla data in cui la violazione è stata commessa (5,56 euro). Diversamente, laddove il contribuente riemetta la fattura dopo il 18 marzo 2019, la sanzione di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/1997, si applicherà in misura piena (250 euro), senza che sia applicabile la riduzione al 20%. Resta tuttavia applicabile anche in questo caso il ravvedimento operoso, ossia la riduzione della sanzione a 1/9 se la violazione viene sanata entro 90 giorni dalla data in cui essa è stata commessa (27,78 euro).