Gli operatori possono tirare un sospiro di sollievo: la circolare n. 14/E/2019 ha ufficializzato la possibilità di continuare, anche dal 1° luglio 2019, ad emettere/trasmettere le fatture elettroniche con data retro imputata. Ma con riguardo alla precisazione dell’Agenzia per cui la valorizzazione del campo “data” va eseguita riportando quella dell’ultima operazione, ANC e Confimi Industria rilevano che si tratta di una delle soluzioni possibili e che, per le fatture differite, non si intravedono (a determinate condizioni) motivi ostativi alla possibilità di indicare come data anche quella dell’ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni. La nuova gestione della “data di emissione” richiede - si sottolinea nella nota congiunta del 18 luglio - una lettura coerente del nuovo impianto tecnico normativo in cui l’Agenzia delle Entrate ha (opportunamente) scelto di non introdurre nuovi campi al fine di gestire la possibile (diffusissima) dicotomia fra data della (o delle) operazione e data di emissione (intesa come trasmissione) della fattura elettronica. Questa l’impostazione che si può desumere dall’analisi del nuovo impianto: il campo data 2.1.1.3 assume il compito di individuare il momento di effettuazione dell’operazione (“competenza” IVA) mentre è il Sistema di interscambio a tenere traccia della data di vera e propria emissione (rectius trasmissione), e quindi anche del termine ultimo oltre il quale la fattura sarebbe tardiva/omessa. In sostanza, fermo restando il rispetto delle tempistiche di emissione (trasmissione) previste dall’art. 21, comma 4, del decreto IVA, dall’analisi complessiva emerge che nulla osta, laddove sia ritenuto più agevole, alla possibilità di indicare nel campo data 2.1.1.3 una data anche diversa da quella di effettuazione dell’operazione o dell’ultimo DDT (purché compresa fra il giorno di effettuazione ed il termine ultimo di emissione) e a condizioneche le informazioni sul giorno di effettuazione (o il riporto degli estremi dei DDT o equipollenti) siano comunque fornite nella fattura (ad esempio nella parte descrittiva o nella causale) ai fini del puntuale rispetto delle nuove regole in vigore dal 1° luglio 2019. Via libera quindi alla retrodatazione nel (precedente) mese di effettuazione (inteso secondo le regole IVA). Una retrodatazione che non solo è possibile ma, a giudizio di ANC e Confimi, è raccomandabile per evitare disallineamenti fra i dati correttamente gestiti dai contribuenti ai fini delle liquidazioni periodiche IVA e quelli che potrebbero diversamente essere interpretati dall’Agenzia delle Entrate se la fattura venisse datata (pur in perfetto rispetto dei termini e del dettato normativo) nei primi giorni del mese successivo. Tale retrodatazione non va comunque operata laddove per l’operazione siano previsti termini speciali di emissione accompagnati anche dallo slittamento dell’esigibilità della relativa imposta (si pensi, ad esempio, alla fattura triangolare “super differita" oppure alle fatture emesse dalla sede centrale per le operazioni effettuate dalle filiali).