Sorprende che la circolare 17 giugno 2019, n. 14/E non si sia occupata dei possibili rimedi allo scarto della fattura elettronica, tantopiù che la sua emanazione è avvenuta in prossimità della fine della moratoria delle sanzioni - 30 giugno per i contribuenti mensili e 30 settembre per quelli trimestrali (ma solo per la riduzione al 20% delle sanzioni, come chiarito dalla circolare n. 14/E/2019). La facoltà, concessa dal decreto Crescita, di differire di 12 giorni l’emissione della fattura (immediata) rispetto al momento di effettuazione dell’operazione, può sicuramente contribuire a limitare le situazioni di rischio, ma la piena applicazione delle sanzioni per tardiva emissione della fattura richiama l’attenzione sui rimedi a disposizione per affrontare tali situazioni. Scarto della fattura ... Se il file trasmesso non supera uno dei numerosi controlli che il Sistema di Interscambio effettua, il soggetto trasmittente riceve una “ricevuta di scarto”, notificata entro 5 giorni dalla trasmissione. Ai fini IVA la fattura non è emessa, considerato che è regolarmente emessa solo a fronte della ricezione di una “ricevuta di consegna” o di una “ricevuta di impossibilità di recapito”. La lista degli errori relativi alla fattura ordinaria e a quella semplificata è contenuta nell’Appendice 1, allegata al Provvedimento 30 aprile 2018. ... e possibili rimedi Se la fattura, pur non emessa, è stata registrata nel sistema gestionale del cedente/prestatore, questi effettuerà una variazione contabile interna per rettificare l’operazione. Non è necessaria l’emissione di una nota di variazione al SdI, atteso che la fattura non è emessa e che il cliente non ha ricevuto alcuna fattura in precedenza. A fronte della mancata emissione della fattura, è necessario documentare correttamente l’operazione, provvedendo a riemettere la fattura entro 5 giorni dallo scarto, in analogia con la prassi delle dichiarazioni fiscali. Quanto alle modalità di riemissione della fattura, queste dipenderanno, però, dalla tipologia di errore rilevato dal SdI e che ha prodotto l’esito di scarto. In particolare, occorre distinguere se si tratta di errori su dati: 1. non inerenti al contenuto della fattura: si può trattare ad esempio della nomenclatura (nome) o delle dimensioni del file; 2. relativi al contenuto della fattura: può trattarsi degli errori che derivano dalla verifica di coerenza sul contenuto della fattura (ad esempio, verifica della compilazione del campo “Natura” in assenza di compilazione del campo relativo all’imposta) o dalla verifica di validità del contenuto della fattura (ad esempio, verifica dell’esistenza del codice destinatario e verifica della partita IVA delle parti). Nel primo caso (errori non inerenti al contenuto della fattura), sarà sufficiente: - produrre un duplicato del file xml della fattura già trasmessa senza intervenire sul contenuto dello stesso; - trasmettere nuovamente il file al SdI; - conservare comunque il file della fattura originaria scartata e la relativa ricevuta di scarto. Nel secondo caso (errori relativi al contenuto della fattura), occorre: - verificare l’errore e procedere a correggerlo: se ad esempio, l’errore riguarda la denominazione o la partita IVA del cliente, si dovrà verificare i dati inseriti in anagrafica ed intervenire apportando le necessarie modifiche; - generare il file Xml corretto; - trasmettere nuovamente il file al SdI; - conservare comunque il file della fattura originaria scartata e la relativa ricevuta di scarto. Mentre nel primo caso, la sostituzione del file scartato con quello corretto è un risultato facilmente ottenibile, atteso che si tratta di una semplice duplicazione del file, nel secondo caso la sostituzione dipenderà dal gestionale in uso. Se questo consente di eliminare dal sistema contabile il file scartato, il file Xml corretto può prendere il posto del primo, acquisendone anche medesime data e numero. La soluzione “ufficiale” Sembra proprio questa la soluzione ideale preferita dall’Amministrazione finanziaria e proposta nella circolare 2 luglio 2018, n. 13/E: “la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, [deve essere] preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario”. Leggendo il chiarimento alla luce degli ulteriori interventi di prassi (da ultimo la circolare 17 giugno 2019, n. 14/E), si deve tener presente che la data nella fattura elettronica (immediata) dovrà essere sempre e comunque valorizzata con la data di effettuazione dell’operazione. Ne deriva che, ferma restando la data, solo il numero del documento potrà essere diverso, essendo probabilmente intervenute altre fatture tra quella scartata e quella riemessa. Se il gestionale in uso non è in grado di “eliminare” il file Xml scartato e di “sostituirlo” con quello rigenerato, restano valide le indicazioni che aveva fornito l’Agenzia nella circolare n. 13/E/2018. È possibile, dunque, alternativamente: a) l’emissione di una fattura con nuovo numero [e data] (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta: l’attribuzione del medesimo numero ad un documento già emesso in precedenza non subirà blocchi legati alla duplicazione di una fattura, perché il precedente file è stato oggetto di scarto da parte del SdI; b) l’emissione di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI. Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della n. 1 (nell’esempio fatto) prima scartata dal SdI.