Ad un privato cittadino, senza partita IVA, che chiedeva se: - è costretto a fornire un indirizzo PEC quando richiede la fattura a un esercente o professionista - può accedere con le credenziali Fisconline alla consultazione delle fatture elettroniche che i fornitori hanno emesso nei suoi confronti, l’Agenzia delle Entrare ha risposto (FAQ n. 55 del 22 gennaio 2019) che, se il consumatore finale chiede la fattura, non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il consumatore finale chiede la fattura, l’esercente o il professionista è obbligato ad emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest’ultima è perfettamente valida e non c’è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte de cliente. A partire dal secondo semestre 2019, l’Agenzia delle Entrate offrirà un servizio di consultazione delle fatture elettroniche anche ai consumatori finali persone fisiche; con tale servizio il consumatore finale potrà consultate le fatture che i fornitori avranno inviato all’Agenzia sin dal 1° gennaio. Al momento per il primo semestre, il servizio online di consultazione delle fatture elettroniche per i consumatori finali persone fisiche non è attivo.