L'Iva relativa alle fatture d'acquisto datate dicembre 2018, ma ricevute a gennaio 2019, anche se entro oggi, non può essere detratta nella liquidazione relativa al mese di dicembre in scadenza domani. Questa conclusione, aderente alla chiara normativa vigente, non può essere rimessa in discussione dalla risposta fornita dall'agenzia delle entrate in merito alla decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica, che sembrerebbe fermare le lancette dell'orologio e considerare regolare la fattura cartacea «datata» 2018 ancorché – si ritiene – spedita nei primi giorni del 2019. Salvo che, nel giro delle poche ore di tempo ancora disponibili (almeno per i contribuenti mensili), non arrivi una specifica pronuncia favorevole dell'amministrazione. La questione ruota attorno alle indicazioni che l'Agenzia ha fornito in merito ad un quesito diretto a sapere come trattare le fatture d'acquisto datate 2018 ma ricevute nel 2019, non in formato elettronico, bensì cartacee oppure via email. L'Agenzia ha risposto che, ai sensi di legge, l'obbligo di fatturazione elettronica scatta per le fatture emesse dal 1° gennaio 2019, per cui il momento dal quale decorre l'obbligo è legato all'effettiva emissione della fattura. Ne segue che se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal destinatario nel 2019, la stessa non sarà soggetta all'obbligo della fatturazione elettronica. In un secondo momento, la risposta è stata integrata con la precisazione che «in definitiva, se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2018, la fattura potrà non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell'anno 2019, la fattura dovrà essere elettronica». A quanto consta, quest'ultimo passaggio è stato interpretato – non si comprende su quali basi – nel senso che, ai fini del discrimine della modalità di fatturazione, assumerebbe rilevanza solo la data apposta sulla fattura e non quella di effettiva «emissione» (consegna o spedizione al destinatario, ovvero trasmissione al Sdi per le fatture elettroniche), sicché la fattura datata 31 dicembre 2018 deve considerarsi correttamente predisposta nella forma cartacea ancorché emessa nel 2019 e ancorché tale circostanza sia attestata dall'invio al destinatario mediante Pec. Invero, questo non emerge dalla piana lettura della risposta dell'Agenzia, tralasciando quello che potrebbe esservi dietro, per esempio le difficoltà manifestate da alcune grandi aziende che avrebbero predisposto migliaia di fatture cartacee datate 2018 per inviarle nei primi giorni del 2019. In ogni caso, la risposta non tocca affatto la problematica dell'esercizio del diritto alla detrazione da parte dei destinatari di tali fatture, sicché sarebbe del tutto arbitrario desumerne indicazioni al riguardo. Per quanto concerne il diritto alla detrazione, quindi, non si può che fare riferimento alle regole vigenti, in base alle quali, in via di principio, tale diritto si esercita con riferimento al periodo fiscale nel quale si realizzano entrambi i due presupposti (I) della esigibilità dell'imposta e (II) della ricezione della fattura d'acquisto. Questo principio, com'è noto, è stato temperato recentemente dalle modifiche che l'articolo 14 del dl n. 119/2018 ha apportato all'articolo 1 del dpr n. 100/98, volte a consentire di esercitare la detrazione con riferimento al mese in cui l'imposta è divenuta esigibile anche se la fattura d'acquisto arriva ed è annotata successivamente, purché entro il giorno 15 del mese successivo. Tuttavia, è altrettanto noto che questa possibilità non è ammessa per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente, ostandovi l'espressa preclusione normativa (da taluni criticata facendo leva su un parere della Commissione europea, che non ha autorità di interprete ufficiale, ma sorvolando invece sulle più stringenti indicazioni della Corte di giustizia). Pertanto, l'Iva risultante da fatture relative ad operazioni effettuate nel mese di dicembre 2018, ancorché datate (ed anche se effettivamente emesse) entro lo stesso mese, non potrà essere detratta nella liquidazione relativa a dicembre 2018 se sono state ricevute dal cessionario/committente nel 2019. Si deve rammentare che la circolare n. 1/2018 non ha preso una posizione rigida in ordine alla verifica del momento della ricezione della fattura, precisando che la ricezione deve emergere – «ove non risultante da posta elettronica certificata» o da altri sistemi che la attestino – da una corretta tenuta della contabilità. Ma se il momento di ricezione della fattura cartacea (perché datata 2018) emerge da una Pec di gennaio 2019, allo stato dell'arte, la detrazione non può essere esercitata su dicembre 2018.