Nessun automatismo sanzionatorio tra la non veridicità della autocertificazione e la perdita di un beneficio accordato dalla PA. Lo ha stabilito il Tar Molise, con la sentenza n. 478 del 28 dicembre 2019, accogliendo il ricorso di un esercente a cui era stato negato il rinnovo del patentino per la vendita di tabacchi all'interno del proprio bar, perché non aveva dichiarato l'iscrizione a ruolo di una cartella di 238 euro per il mancato pagamento del canone Rai 2010. Per il Collegio, infatti, l'Amministrazione procedente deve valutare caso per caso tutti gli elementi emersi nel corso del procedimento affinché la sanzione prevista dalla legge, e cioè la perdita dei benefici conseguiti per effetto della falsa dichiarazione, non sia irragionevolmente applicata nelle ipotesi di mere irregolarità nella dichiarazione. IL FATTO Nel corso del procedimento era emerso che il canone si riferiva ad una attività commerciale cessata nell'aprile dello stesso anno (2010) e che l'onere del relativo pagamento, per accordi tra le parti, era stato posto a carico della srl che aveva acquistato il ramo d'azienda, rendendosi poi inadempiente all'insaputa del ricorrente. Il pagamento era stato comunque eseguito nel settembre 2018. LA DECISIONE DEL TAR MOLISE Il Tar ricorda che l'art. 75 ("Decadenza dai benefici") Dpr 28 dicembre 2000, n. 445 ("T.U. in materia di documentazione amministrativa") dispone che "fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera". Tuttavia, argomenta il Tribunale, «una rigorosa interpretazione delle norme dettate in materia di c.d autocertificazione, comporterebbe l'automatica decadenza dal beneficio eventualmente già conseguito, non residuando alcun margine di discrezionalità alle PP.AA.». Va dunque preferita una lettura «costituzionalmente orientata, volta cioè a valorizzare, oltre il dato meramente formale, anche la sostanza della dichiarazione e del suo contenuto». Conformemente al più recente orientamento della giurisprudenza amministrativa, teso a considerare il contenuto effettivo dell'attestazione in presenza di vizi meramente formali, prosegue la decisione, «quel che si ritiene di dover valorizzare sono le peculiari circostanze di volta in volta emerse nel caso concreto, alla luce delle quali poter valutare, nella specie, se si tratti di una vera e propria falsità o, piuttosto, di una mera irregolarità nella dichiarazione resa alla P.a.». Secondo questa interpretazione, e proprio con riferimento all'esistenza di pendenze fiscali non dichiarate al momento della istanza di rinnovo del rilascio del patentino, si è rilevato come, per la decadenza dal beneficio, non sarebbe determinante il profilo formale della falsità della dichiarazione bensì quello sostanziale costituito dalla mancanza del requisito falsamente dichiarato: l'Amministrazione, quindi, sarebbe tenuta a valutare compiutamente la portata e l'attualità delle pendenze fiscali sussistenti al momento della istanza (Tar Palermo, n. 2190/2018). In definitiva, per il Tar, «l'Amministrazione resistente ha del tutto omesso questa valutazione del caso concreto essendosi limitata ad applicare automaticamente l'art. 75, Dpr n. 445 del 2000». «All'opposto, nel corso del procedimento, erano emerse circostanze tali da far ritenere meritevole di accoglimento l'istanza di rinnovo del patentino presentata dalla ricorrente, consistenti nella esiguità dell'importo ab origine dovuto al fisco, nel fatto che lo stesso fosse relativo ad una attività commerciale cessata nell'anno 2010 e nel fatto che il debito fiscale era stato estinto prima ancora della adozione dei provvedimenti impugnati».