Con la decisione del 12 settembre 2024 resa nella causa C-709/22, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito chiarimenti sul conto IVA di un soggetto passivo in fallimento e sul trasferimento delle somme depositate su tale conto su domanda del curatore fallimentare. Con la decisione in questione la Corte ha previsto che gli articoli 273 e 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e la decisione di esecuzione (UE) 2019/310 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che autorizza la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, la quale prevede che l’importo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) depositato su un conto IVA separato, di cui dispone un fornitore presso un istituto bancario, possa essere utilizzato solo a fini limitati, vale a dire, in particolare, il pagamento dell’IVA dovuta all’amministrazione tributaria o il pagamento dell’IVA indicata nelle fatture ricevute dai fornitori di beni o servizi.