Per la consegna del cittadino italiano, nell’ambito del mandato d’arresto europeo, accusato di reati fiscali, non serve la condizione della doppia punibilità. La sesta sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 49545 del 5 dicembre 2019, respinge il ricorso contro la decisione del presidente della Corte d’Appello di applicare la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero alla Polizia giudiziaria. Un provvedimento, adottato dopo la convalida dell’arresto provvisorio del ricorrente, finalizzato alla sua consegna alle autorità giudiziarie tedesche, richiesta con un mandato d’arresto europeo cautelare. La difesa ha molte obiezioni relative al mancato rispetto delle garanzie nell’eseguire l’arresto e nel comunicare il Mae. Dall’omessa informazione della facoltà di nominare un difensore nello Stato di emissione, alla mancata traduzione in lingua italiana del Mae o dell’informativa del Sistema integrato Schengen. Ma l’errore maggiore commesso dai giudici, ad avviso dell’indagato, stava nel non aver tenuto conto del difetto della doppia punibilità. Il cittadino richiesto era, infatti, accusato di reati tributari, e la difesa segnalava ai giudici che l’evasione contestata al suo assistito ammontava a poco più di 185 mila euro, mentre il tetto di rilevanza penale previsto dal giudice interno fissa la soglia per il reato a 250 mila euro. Nessuno degli argomenti spesi in favore del ricorrente coglie però nel segno. Sul piano delle garanzie la Suprema corte specifica che la nullità riguarda esclusivamente la completezza del verbale. E non era questo il caso. Mentre le altre violazioni, avrebbero dovuto essere contestate in sede di convalida davanti al giudice. Cosa che non era avvenuta. Per quanto riguarda la mancata traduzione del Mae non fa scattare la violazione del diritto di difesa, se sono state fornite analoghe informazioni. Non passa neppure l’appunto sulla condizione della doppia punibilità, prevista dalla legge 69/2005, per eseguire la consegna. La Cassazione spiega che la norma è mitigata proprio in riferimento alla materia delle tasse e delle imposte. Non viene, infatti, richiesta «la necessità di una perfetta sovrapposizione tra la fattispecie prevista dall’ordinamento estero e quella contemplata dall’ordinamento italiano». Per dare via libera all’esecuzione del mandato, basta che le due norme siano «analogicamente assimilabili». Partendo da questo presupposto i giudici hanno escluso che per i reati tributari sia rilevante il superamento della soglia di punibilità. Una chiarimento che la Cassazione offre al ricorrente, che aveva considerato solo l’accusa di evasione dell’Iva, malgrado il chiaro riferimento, nella parte descrittiva del Mae, alle frodi carosello che, pur nelle possibili varianti, presuppongono in genere l’emissione di fatturazioni per operazioni inesistenti. Dunque non c’era solo l’Iva evasa alla base della richiesta delle autorità tedesche.