Con la decisione dell’11 luglio 2024 resa nella causa C-182/23, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fornito chiarimenti sull’IVA per trasferimento, dietro pagamento di un’indennità, della proprietà di un terreno agricolo in forza di una decisione dell’autorità pubblica. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Con la decisione in questione la Corte ha previsto che l’’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che un’operazione di trasferimento, mediante espropriazione, della proprietà di lotti di terreno agricolo dietro pagamento di un’indennità al proprietario di tale terreno deve essere assoggettata all’imposta sul valore aggiunto (IVA) qualora tale proprietario sia un agricoltore soggetto passivo dell’IVA e agisca in quanto tale, anche se non esercita alcuna attività di commercializzazione fondiaria e non ha intrapreso alcuna azione diretta a tale trasferimento.