Il Ministero del Lavoro ha pubblicato il Decreto Interministeriale 11 giugno 2024 per rendere note le nuove modalità di versamento del contributo esonerativo per autocertificare l’esonero dall’obbligo degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille (di cui all’art. 3 della Legge 68/1999) nelle aziende con più di 35 lavoratori dipendenti. Tutti i datori di lavoro che già fruiscono dell’esonero e intendono continuare ad avvalersene sono tenuti ad inviare una nuova autocertificazione attestante le unità in esonero in tutte le province interessate. L’autocertificazione deve essere presentata in via telematica entro il 4 settembre 2024. Versamento contributo Il contributo esonerativo è pari a 32,91 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore per cui si autocertifica l’esonero. Il contributo è calcolato convenzionalmente su 5 giorni lavorativi a settimana, pari a 22 giorni al mese ed è, pertanto, stabilito in 2.587,86 euro a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero. Il versamento del contributo esonerativo dovrà essere effettuato, tramite l’avviso di pagamento generato dalla procedura telematica al termine della compilazione dell’autocertificazione e copre il periodo compreso tra la data di esecuzione del pagamento e la fine del trimestre. I versamenti successivi al primo andranno effettuati con cadenza trimestrale entro il 10 del mese successivo al termine del trimestre già coperto da versamento, utilizzando l’avviso generato trimestralmente dalla procedura telematica.