L’INPS, con il messaggio n. 4614 del 21 dicembre 2023, ritorna sul tema fornendo le istruzioni utili di dettaglio relative all’avvio della seconda campagna di acquisizione delle domande riservate ai datori di lavoro privati che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere entro, e non oltre, il 31 dicembre 2023. Ai fini dell’ammissibilità l’istituto specifica che farà fede la data di rilascio della certificazione. Il 30 aprile 2024 segna la data ultima di scadenza per la presentazione della domanda di agevolazione determinata in misura dell’1% sui complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 50.000 euro annui, pro-azienda. Presentazione della domanda: istruzioni e check list Per inoltrare la domanda, da presentarsi esclusivamente in via telematica, il datore di lavoro interessato o per il tramite di intermediario dovrà accedere al sito internet www.inps.it, sezione “Portale delle Agevolazioni” (ex DiResCo), selezionare lo sgravio “Par_Gen” all’interno degli “Incentivi in Evidenza” presenti sul Portale e compilare il nuovo modulo di istanza on line “SGRAVIO PAR_GEN_2023” con le informazioni richieste contenute nella seguente check list: Check List - Esonero contributivo Parità di Genere N. Dati anagrafici azienda NOTE 1 Denominazione rappresenta la Ragione Sociale dell’azienda selezionata; 2 Codice Fiscale 3 Matricola INPS rappresenta la posizione contributiva dell’azienda; 4 Tipo Azienda azienda DM o CIDA; 5 Codice Statistico Contributivo 6 Codice Autorizzazione la procedura consente di visualizzare la descrizione relativa al codice CA; 7 Codice Ateco la procedura consente di verificare a quale categoria di attività economica fa riferimento la matricola dell’azienda selezionata; N. Dati domanda NOTE 8 Retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere; include i ratei di mensilità aggiuntiva 9 Aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere; 10 Forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della certificazione di parità di genere; 11 Periodo di validità della certificazione di parità di genere (es, dal 01.01.2023 al 31.12.2025) 12 Data Certificato Parità di Genere indicare la data di rilascio della certificazione; 13 Identificativo alfanumerico del Certificato Parità di Genere PDR 125- XX/XX 14 Denominazione Organismo Certificazione Organismo di certificazione accreditato che ha rilasciato il certificato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 La procedura richiederà quindi di rilasciare le seguenti dichiarazioni: - di aver provveduto alla presentazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 46 del D.Lgs 198/2006 e di essere in possesso della certificazione di parità di genere di cui all'art. 46-bis del medesimo decreto legislativo. - che a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 30 gennaio 2015, non sussistono provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell'allegato A del citato D.M. ovvero deve essere decorso il periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito. Le domande correttamente inoltrate rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo al termine del periodo utile all’acquisizione delle istanze (30 aprile 2024). L’INPS contrassegnerà con lo stato di “Accolta” le domande alle quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante pari all’1% della contribuzione datoriale, entro il limite massimo di 50.000 euro annui a beneficiario. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse stanziate, l’esonero spettante sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato domanda. In tale caso le istanze saranno contrassegnate con lo stato di “Accolta parziale”. Al termine delle elaborazioni, verrà quindi comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza on-line presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito, associato al codice di autorizzazione (CA) “4R”. In ipotesi di rinuncia o revoca della certificazione dovrà esserne data tempestiva informazione all’Istituto nonché al Dipartimento per le Pari opportunità secondo le istruzioni contenute nel messaggio INPS sopra citato. Per utilità si riporta il link contenente l’elenco aggiornato degli Organismi di certificazione accreditati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 (riportanti il marchio UNI e quello dell’Ente di accreditamento) i soli abilitati al rilascio della certificazione in conformità alla prassi UNI/PdR 125:2022 che dà anche accesso al beneficio contributivo: certificazione.pariopportunita.gov.it. Esonero contributivo già autorizzato Il messaggio INPS n. 4614 del 21 dicembre 2023 ritorna infine sull’esonero già autorizzato e relativo alle domande che sono state presentate entro il 30 aprile 2023, specificando che: - a seguito dell’accoglimento della domanda presentata, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione, pertanto, i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato della parità di genere conforme alla normativa, non devono ripresentare domanda; - per le domande presentate e contenenti erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, l’esonero sarà riconosciuto d’ufficio per l'intero periodo legale di validità della certificazione stessa; - i datori di lavoro privati che abbiano erroneamente presentato domanda per l'annualità 2022 in presenza di una certificazione della parità di genere conseguita nell'anno 2023, possono ripresentare domanda per l'annualità 2023. Il rilascio di dichiarazioni mendaci, relative al possesso di un certificato della parità di genere risultato a seguito degli accertamenti effettuati dagli organismi preposti non coerente con i requisiti legittimanti richiesti, comporterà il recupero degli importi autorizzati e indebitamente fruiti.