Riconosciuto l'abusivo esercizio di una professione al soggetto, che, spacciandosi per avvocato, abbia trattato la liquidazione di un sinistro in nome e per conto di un cittadino che si era inconsapevolmente affidato a lui. La Cassazione - con la sentenza n. 46865 del 19 novembre 2019 - ha chiarito che il finto avvocato avesse incassato gli assegni. La Corte ha confermato il giudizio di responsabilità nonostante l'attività svolta dall'imputato non richiedesse l'abilitazione professionale. Sul punto i Supremi giudici hanno ricordato come la legge 247/2012 che disciplina l'ordinamento della professione forense espressamente prevede la competenza degli avvocati in relazione all'attività professionale di consulenza e di assistenza stragiudiziale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato. I giudici di merito avevano già evidenziato la lunga durata dell'assistenza legale dall'imputata al cittadino, protrattasi per circa tre anni e relativa a due pratiche di risarcimento del danno, l'una concernente le conseguenze pregiudizievoli del sinistro stradale subito dal querelante nel 2007, l'altra la responsabilità dei medici dell'ospedale che l'avevano avuto in cura. Già la Corte d'appello aveva evidenziato il modus operandi del finto legale. E allora quest'ultimo aveva accompagnato l'infortunato in occasione di alcune visite mediche, aveva predisposto una delega a trattare con la compagnia assicuratrice e una falsa procura speciale legittimante l'incassa a firma di un notaio, circostanze queste che hanno deposto per un'attività non occasionale e temporanea, ma oggetto di accurata pianificazione. I Supremi giudici hanno rilevato, inoltre, come lo schema della truffa all'induzione in errore deve conseguire l'ingiusto profitto con altrui danno e nell'indispensabile rapporto eziologico tra la condotta strumentale e l'evento e non è giuridicamente necessitata la coincidenza dell'indotto in errore con il soggetto passivo del danno che pure, nella specie ricorre. Il cittadino ingannato, infatti, avendo affidato al finto legale la cura dei propri interessi conferendole apposita delega per trattare il risarcimento del danno a seguito dei sinistri di cui era rimasto vittima nel 2007, per effetto dell'accreditamento dell'imputato come avvocato, subiva il danno costituito dalla mancata percezione delle somme a tale titolo liquidate dalla compagnia assicuratrice e lucrate dalla ricorrente.