Agenzia delle Entrate - Risposta n. 366 del 3 settembre 2019 Nei rapporti tra l’Italia e l’Istituto Universitario Europeo, regolati da convenzione, vige un regime di non imponibilità IVA che deve essere inteso in senso atecnico, ossia quale volontà del legislatore di non assoggettare ad alcuna forma di imposizione, diretta o indiretta, gli atti e i contratti che l’Amministrazione dello Stato deve compiere in esecuzione della Convenzione. Con la risposta a interpello n. 366 del 3 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il diritto alla detrazione dell’IVA non viene meno in capo al fornitore dello Stato o dell’Istituto Universitario Europeo. Tra lo Stato italiano e l’Istituto Universitario Europeo i rapporti sono regolati da una convenzione e da un accordo di sede. La convenzione è contenuta nella legge n. 920/1972 - “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunità e atti connessi”. L’accordo di sede ha avuto esecuzione con il D.P.R. n. 900/1976 - “Esecuzione dell’accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e l’Istituto universitario europeo, con 3 allegati, firmato a Roma il 10 luglio 1975 e del relativo scambio di note, effettuato a Firenze il 25 marzo 1976”. Secondo la normativa di riferimento, per le necessità di approntamento e sistemazione della sede dell'Istituto, tutti gli atti e i contratti posti in essere dall’amministrazione dello Stato in applicazione della legge, nonché i materiali acquistati ai fini ufficiali dell'Istituto sono esenti da qualsiasi imposizione erariale o locale, ad essi normalmente applicabile. Lo Stato italiano mette gratuitamente a disposizione dell’IUE il terreno e gli edifici necessari al funzionamento dell’Istituto e ne assume la manutenzione. Quindi sono a carico del Governo della Repubblica italiana (in particolare, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili predetti e le relative spese. La normativa precisa che sono esenti da IVA, dazi, nonché da altre imposte e tasse, i prodotti importati o esportati dall’IUE e strettamente connessi all’esercizio delle sue attività ufficiali. Essendo le disposizioni sopra riportate coeve all’istituzione dell’imposta sul valore aggiunto, si ritiene che l’esenzione da IVA debba essere intesa in senso atecnico, ossia quale volontà del legislatore di non assoggettare ad alcuna forma di imposizione, diretta o indiretta, sia gli atti e i contratti che l’Amministrazione dello Stato deve compiere in esecuzione della Convenzione con l’Istituto Universitario Europeo, sia gli acquisti di materiali effettuati per i fini ufficiali dell’Istituto. L’esenzione è piuttosto da intendersi quale regime di non imponibilità IVA, che ovviamente non fa venir meno in capo al fornitore del Governo della Repubblica italiana o dell’IUE il diritto alla detrazione dell’IVA. Si tratta, in altri termini, di un regime di non imponibilità IVA previsto da una norma ad hoc e dunque speciale, che in quanto tale non può essere confuso con quello disciplinato dal decreto IVA, che considera non imponibili una serie tassativa di operazioni aventi ad oggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi a favore di soggetti analiticamente individuati. La normativa in commento prevede quindi un regime di non imponibilità IVA applicabile esclusivamente ai rapporti tra una società e il MIT, disciplinati dal contratto di appalto, che non preclude il diritto alla detrazione, in quanto pone in essere un’operazione oggettivamente imponibile, ma soggettivamente esclusa in forza di una disposizione normativa speciale ad hoc.