Le risposte dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione elettronica si arricchiscono di nuovi contributi sotto forma di FAQ. Infatti, il 19 luglio 2019 è apparso sul sito un nuovo blocco di FAQ (dalla n. 62 alla n. 148) che si occupano di molte delle più importanti problematiche che gli operatori stanno riscontrando in questi primi mesi di applicazione del nuovo obbligo. Un buon numero di risposte riguarda la fatturazione degli enti non commerciali che effettuano attività istituzionale e attività commerciale, con differenti obblighi anche a livello di emissione della fattura. Inoltre, sono interessanti altre risposte su tour operator e agenzie di viaggi e sulla fatturazione delle operazioni con l’estero. Enti non commerciali Gli enti non profit possono svolgere, accanto all’attività istituzionale, anche quella commerciale. Per la parte commerciale occorre porre in essere tutti gli adempimenti connessi alla fatturazione elettronica. A tale proposito, l’Agenzia afferma (FAQ n. 67) che è possibile trattare le fatture - per fini esclusivamente istituzionali e per fini esclusivamente commerciali - separatamente (analogiche le prime, elettroniche le seconde). Se i fornitori sono soggetti obbligati alla e-fattura, tutte le fatture (sia quelle con partita IVA che quelle con codice fiscale dell’ente) saranno comunque consultabili sul portale “Fatture e Corrispettivi”. Viene comunque suggerito di trattare tutte le fatture passive come fatture elettroniche, sottoscrivendo il servizio gratuito di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”. Un altro dubbio sollevato (FAQ n. 95) è se per gli acquisti relativi all’attività istituzionale è tenuta soltanto a farsi rilasciare la fattura in formato cartaceo. L’Agenzia, sul punto, afferma che c’è libertà di scelta: dunque, può riceverla e gestirla analogicamente o elettronicamente. Resta inteso che restano valide le consuete regole già in vigore: pertanto, se si effettua l’acquisto per fini istituzionali si comunicherà al fornitore il codice fiscale, mentre se si effettua l’acquisto per fini commerciali si comunicherà al fornitore la partita IVA (FAQ n. 100). Un altro gruppo di FAQ (n. 89, n. 90 e n. 91) si occupa delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione per il regime forfetario di cui agli articoli 1 e 2, legge n. 398/1991. A tale proposito, si ricorda che il decreto fiscale 2019 (art. 10, comma 01, D.L. n. 119/2018) ha incluso tra coloro che sono esonerati dalle disposizioni sull’obbligo di fatturazione elettroniche i predetti soggetti in regime forfettario opzionale che, nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Per tali soggetti, le risposte ad altrettanti dubbi sono le seguenti: 1) a prescindere dal superamento o meno della soglia di 65.000 euro, le associazioni che applicano la legge n. 398/1991 ed emettono fatture elettroniche per scelta o per obbligo, possono emettere fatture elettroniche per sponsorizzazioni e prestazioni pubblicitarie senza applicazione dell’IVA (in reverse charge) senza dover richiedere obbligatoriamente l’autofattura elettronica al proprio committente; 2) considerato che il regime forfettario si applica anche agli altri enti associativi senza scopo di lucro (associazioni culturali, teatrali, cori, etc.), questi ultimi sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica nel caso in cui optino per il suddetto regime forfettario; 3) l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica non è tassativo: pertanto, se uno di questi soggetti volesse comunque valersi del sistema di fatturazione elettronica, sia per il ciclo attivo che per quello passivo, può farlo. Inoltre, si afferma che l’ONLUS con solo codice fiscale per poter ricevere le fatture passive dai fornitori non può prelevarle dal sistema SDI in quanto non è possibile comunicare il codice destinatario sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell'Agenzia delle Entrate, accessibile solo ai titolari di partita IVA (FAQ n. 127). Operazioni con l’estero Un altro gruppo di risposte verte sulle modalità di fatturazione delle operazioni con l’estero. In particolare, si è posto il problema relativo al rapporto tra fattura elettronica e modello INTRA. Infatti, per le operazioni verso soggetti comunitari l’emissione (facoltativa) della fattura elettronica e l’invio al SdI (con codice destinatario 7 volte X), evita l’indicazione dei dati dell’operazione nell’esterometro. Il dubbio è se ciò possa anche comportare l’esonero dall’indicazione della stessa operazione negli elenchi INTRASTAT. L’Agenzia nega tale possibilità (FAQ n. 77): il modello INTRASTAT va presentato ugualmente, anche se viene emessa fattura elettronica, valendo, l’esonero, solo per l’esterometro. Per ciò che concerne la cessione di beni verso paesi dell’UE va inviata la comunicazione dati fatture transfrontaliere o la fattura elettronica con XXXXXXX in corrispondenza del Codice destinatario (FAQ n. 121). Inoltre, in merito alla possibilità di poter emettere la fattura in valuta estera, è stato chiarito che se la fattura è emessa da soggetti residenti o stabiliti il codice da inserire nel campo <Divisa> deve essere obbligatoriamente “EUR” (FAQ n. 64). Se si volesse inserire nell’XML, per fini gestionali, l’indicazione della controvaluta si potrebbero usare alternativamente: - i campi opzionali del blocco 2.2.1.3 <CodiceArticolo>; - i campi opzionali della sezione 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>. È anche possibile valorizzare il campo “Divisa” con una valuta diversa da Euro ma, in tal caso: - l’operatore dovrà specificare in fattura (anche nei campi descrittivi) che gli importi dell’imponibile e dell’IVA delle singole righe e dei dati di riepilogo sono in Euro e solo l’importo totale della fattura (che il SdI non controlla) si intenderà in valuta estera. - gli importi delle singole righe dei <DatiRiepilogo> e, in particolare, dei campi 2.2.2.5 <ImponibileImporto> e 2.2.2.6 <Imposta> saranno considerati dall’Agenzia delle Entrate in Euro. Tour operator Le norme attualmente in vigore (art. 74-ter, comma 8, D.P.R. n. 633/1972) prevedono che le agenzie organizzatrici per le prestazioni di intermediazione emettono una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, da annotare nei registri IVA entro il mese successivo, inviandone copia al rappresentante, il quale le “annota” senza la contabilizzazione della relativa imposta. Il tour operator liquida l'IVA a debito nelle sue liquidazioni periodiche. Stante tale procedura, è stato chiesto come ci si deve comportare per la fattura elettronica emessa dal tour operator nei confronti della agenzia viaggi intermediaria e come si deve comportare l'agenzia di viaggi intermediaria (FAQ n. 86). Su tale aspetto, l’Agenzia delle entrate chiarisce che: - deve essere l’impresa di viaggi organizzatrice/tour operator a compilare la fattura elettronica ordinaria (“Tipo Documento” TD01), evidenziando che la stessa è emessa per conto dell’agenzia viaggi intermediaria; - l’emissione di una fattura per conto terzi non prevede alcuna predisposizione e invio di una delega all’Agenzia delle Entrate; - relativamente alle modalità di ricezione da parte dell’agenzia di viaggi intermediaria della copia della fattura, il SdI consegna la fattura all’indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) riportato nella fattura stessa: pertanto, nel caso di fattura emessa dal tour operator per conto dell’agenzia di viaggi intermediaria, qualora nella fattura elettronica sia riportato l’indirizzo telematico dell’agenzia di viaggi intermediaria, il SdI consegnerà a tale indirizzo la fattura, salvo il caso in cui il tour operator abbia utilizzato il servizio di registrazione presente nel portale “Fatture e Corrispettivi” ovvero abbia inserito il proprio indirizzo telematico (per esempio il proprio indirizzo PEC o il proprio codice destinatario) come indirizzo del destinatario della fattura; - in ogni caso il tour operator deve comunicare all’agenzia di viaggi intermediaria di avere emesso la fattura e può trasmettergli (tramite e-mail o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica o copia in formato PDF della fattura (eventualmente con la relativa ricevuta di avvenuta consegna pervenuta dal SdI). Altre risposte Leggendo le FAQ sono tante altre le risposte interessanti. Tra queste si segnalano le seguenti: - il gestore/esercente del distributore di carburante può emettere una fattura riepilogativa differita per tutti i rifornimenti effettuati nel mese (FAQ n. 118); - nel caso di autotrasportatori di carburante per conto terzi, nella fattura andranno indicati gli estremi del Ddt o bolle di consegna, che potranno essere allegati al tracciato Xml (FAQ n. 120); - poiché nel generare il QR code il sistema restituisce come domicilio l'indirizzo di residenza (domicilio fiscale) e non quello della sede dell'attività esercitata, nelle fatture da ricevere è sufficiente l’indirizzo di residenza e, in tal caso, l’Agenzia non può contestare l’inerenza del costo per il fatto che in fattura sia riportato l’indirizzo di residenza e non quello di svolgimento dell’attività (FAQ n. 114); - non è possibile modificare l’indirizzo che, per legge, è quello risultante come domicilio fiscale in Anagrafe Tributaria, anche se l’Agenzia ammette che sono in corso implementazioni del servizio per consentire la modifica (FAQ n. 116); - per l’anno 2019 anche i veterinari rientrano tra i soggetti che non devono emettere le fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria (FAQ n. 130); - se un’impresa o un professionista con una partita IVA attiva e una cessata, compila e invia una fattura elettronica o una nota di variazione riportando la partita IVA cessata la stessa viene scartata (FAQ n. 136); - un consumatore finale può effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici (FAQ n. 143).