Con la risposta n. 125 del 3 giugno 2024, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione degli emolumenti erogati ad un soggetto residente in Italia dalle gestioni previdenziali svizzere AVS (cosiddetto primo pilastro) e LPP (secondo pilastro). Nel caso di specie, dal momento che gli emolumenti in esame vengono qualificati, ai fini IRPEF, come redditi di pensione, gli stessi dovrebbero rientrare nell'ambito applicativo degli articoli 18 e 21 della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare le doppie imposizioni, ratificata con Legge del 23 dicembre 1978, n. 943. In particolare, l'articolo 18 del citato Trattato internazionale regola la ripartizione della potestà impositiva tra Italia e Svizzera in relazione ai trattamenti pensionistici corrisposti a fronte del passato svolgimento di un'attività di lavoro dipendente, mentre le pensioni erogate in corrispettivo di contributi versati nel corso di un'attività di lavoro autonomo o di una contribuzione volontaria non collegata ad un'attività lavorativa rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 21, paragrafo 1, della Convenzione. Al riguardo, si osserva, per quel che attiene alla fattispecie in esame, che una quota degli emolumenti pensionistici corrisposti sia dall'AVS (finanziati in parte dalla fiscalità generale svizzera) che dal LPP (in considerazione della quota parte dello stesso trattamento pensionistico afferente ai contributi versati volontariamente dal contribuente) rientra nell'ambito applicativo dell'articolo 21, paragrafo 1, del citato Trattato internazionale. Si segnala, in ogni caso, che sia le disposizioni contenute nell'articolo 18 che quelle recate dall'articolo 21, paragrafo 1, della Convenzione prevedono la tassazione esclusiva dei redditi ai quali si applicano le citate disposizioni convenzionali nello Stato di residenza del Contribuente. Nella fattispecie in esame, risultando l'Istante residente in Italia, a decorrere dall'anno Y + 1, tutti gli emolumenti pensionistici in esame (AVS e LPP), erogati, a partire da tale annualità, al contribuente, devono essere assoggettati ad imposizione esclusiva nel nostro Paese e non sono, pertanto, soggetti ad alcuna tassazione in Svizzera. Per quel che riguarda l'assoggettamento ad imposizione in Italia dei suddetti emolumenti pensionistici, in base alla vigente normativa interna, il comma 1-ter dell'articolo 76 della Legge n. 413/91 (introdotto con l'articolo 1, comma 77, della Legge del 29 dicembre 2022, n, 197) estende l'applicazione dell'imposizione sostitutiva con aliquota del 5 per cento di cui ai commi 1 ed 1-bis dello stesso articolo di Legge alle "somme ovunque corrisposte da parte dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (AVS) svizzera e da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) svizzera, ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera ed erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani...". Orbene, nella fattispecie rappresentata dal contribuente sembrerebbero ricorrere le condizioni per l'applicazione delle disposizioni contenute nel citato articolo 76, comma 1-ter, della Legge 413/91. Infatti: - la citata norma estende il beneficio dell'imposizione sostitutiva con l'aliquota del 5 per cento alle somme "ovunque corrisposte" dall'AVS e dalla LPP svizzere, percepite da soggetti residenti senza l'intervento nel pagamento di intermediari finanziari italiani. Si rileva, quindi, che il beneficio della citata disposizione di Legge si estende anche agli emolumenti AVS e LPP che, come nel caso in trattazione, sono stati canalizzati in Svizzera senza l'intervento di intermediari italiani; - la circostanza che le somme in esame possano essere "erogate in qualunque forma" estende l'ambito applicativo della norma sia alle somme erogate sotto forma di rendita dall'assicurazione AVS che a quelle corrisposte sotto forma di capitale dalla gestione LPP; - l'interpretazione letterale delle disposizioni contenute nel comma 1-ter dell'articolo 76 della citata Legge 413/91 conduce a ritenere che le medesime si applichino all'intero ammontare delle erogazioni LPP, non distinguendo le quote afferenti alle parti obbligatoria e sovra obbligatoria e la quota relativa ai contributi versati volontariamente dell'Istante per aumentare l'importo del trattamento pensionistico in esame. Pertanto, sia la rendita mensile, erogata al contribuente dall'AVS a partire dal mese A dell'anno Y + 1, sia gli emolumenti LPP, che verranno corrisposti sotto forma di capitale a decorrere dall'anno Y + 2, sconteranno l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 5 per cento di cui al citato articolo 76, comma 1-ter, della Legge 413/91. Per quel che concerne, infine, le modalità di assolvimento degli obblighi tributari e dichiarativi, si osserva che, in assenza di un intermediario finanziario italiano che possa applicare le ritenute in esame, il contribuente percipiente potrà autoliquidare in dichiarazione l'imposta dovuta. Nella fattispecie in esame, pertanto, l'Istante potrà indicare le somme incassate nell'anno Y + 1, relative alla rendita AVS, nella sezione V del quadro RM del Modello Redditi PF dell'anno Y+2, riportando la causale residuale "I", il codice dello Stato estero "071 (corrispondente alla Svizzera) e provvederà a versare l'importo dell'imposta utilizzando il Modello F24, indicando il codice tributo 1242 e l'anno di riferimento del reddito. Tali indicazioni, valevoli anche per le erogazioni dal LPP svizzero, potrebbero essere eventualmente modificate dalle future istruzioni, predisposte dall'Agenzia delle Entrate, per la compilazione dei Modelli di dichiarazione dei redditi, relativi agli anni in cuisaranno effettuate le erogazioni delle somme in esame. In merito alla determinazione della base imponibile si osserva, infine, che l'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'istanza di consulenza giuridica n. 2 del 20 febbraio 2020, ha precisato che la ritenuta deve essere applicata dall'intermediario al momento della corresponsione in Italia. Tali chiarimentisono estensibili anche all'ipotesi in cui, come nel caso di specie, non essendo stata applicata alcuna ritenuta da parte di un intermediario finanziario residente in Italia intervenuto nel pagamento, le somme, erogate dall'AVS e dal LPP svizzero, siano indicate in dichiarazione da parte del contribuente. Pertanto, nella predisposizione delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta di riferimento, il contribuente dovrà individuare il momento impositivo secondo il principio di cassa indicando l'importo lordo relativo alle somme effettivamente incassate in Svizzera.