Agenzia delle Entrate - Risposta n. 338 del 10 settembre 2020 Con la risposta n. 338 del 10 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di trattamento, agli effetti dell’IVA e delle imposte sui redditi, dell’operazione di emissione, tramite una piattaforma digitale, di welfare voucher. La questione riguarda l’erogazione, tramite una piattaforma digitale, delle opere e dei servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, individuati dall’articolo 51, comma 2, lettera f) del TUIR, a favore dei lavoratori dipendenti, ivi compresi i familiari degli stessi. La rilevanza ai fini delle imposte sui redditi Ai fini delle imposte sui redditi l’articolo 51, comma 2, del TUIR elenca tassativamente le somme e i valori erogati, anche da terzi, in relazione al rapporto di lavoro dipendente, che in tutto o in parte sono esclusi dal reddito imponibile del lavoratore, in deroga al principio generale dell’onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente. Al riguardo, la lettera f) del comma 2 dell’articolo 51 del TUIR riconosce l’irrilevanza reddituale relativamente alla utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari, ovvero di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. L’Amministrazione finanziaria in più occasioni ha precisato che, affinché si determini l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, devono ricorrere congiuntamente, tra l’altro, le seguenti condizioni: - le opere e i servizi devono essere messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti; - le opere e servizi devono riguardare esclusivamente erogazioni in natura e non erogazioni sostitutive in denaro; - le opere e i servizi devono perseguire specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto. L’Amministrazione finanziaria non riconosce l’applicazione delle disposizioni tassativamente elencate nel comma 2 dell’articolo 51 del TUIR ogni qual volta le somme, le opere, i servizi e le prestazioni ivi indicati siano rivolti ad personam, ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori. Pertanto, l’espressione “categorie di dipendenti” utilizzata dal legislatore non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, etc.), bensì a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica, ovvero tutti gli operai del turno di notte ecc.), ovvero ad un gruppo omogeneo di dipendenti, anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto delle “utilità” previste. Quindi in tal caso l’erogazione di opere e/o servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto detti benefit non concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Il trattamento fiscale ai fini IVA L’Amministrazione finanziaria ha analizzato quando i documenti emessi ai sensi dell'articolo 51, comma 3-bis, del TUIR presentano le caratteristiche proprie dei "buoni-corrispettivo" di cui alla Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016 “Direttiva voucher". La Direttiva voucher ha introdotto nella Direttiva IVA gli articoli 30-bis, 30-ter, 73-bis, 410-bis e 410-ter ed è stata recepita in Italia con il d.lgs. n. 141 del 2018, che ha aggiunto al Decreto IVA gli articoli da 6-bis a 6-quater e il comma 5-bis dell'articolo 13. Proprio la Direttiva IVA stabilisce gli elementi essenziali di un buono-corrispettivo, ossia gli elementi senza i quali il documento non può essere considerato tale, fuoriuscendo pertanto dall'ambito di applicazione della Direttiva voucher. Le caratteristiche del buono-corrispettivo Ai fini del buono-corrispettivo, si intende uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica, sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative. Elementi essenziali di un buono corrispettivo sono: - l'obbligo di essere accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizio; - l'indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa, l'identità dei potenziali fornitori. Queste caratteristiche consentono di distinguere i buoni-corrispettivo che rientrano nell'ambito di applicazione delle Direttiva voucher da tutti gli altri documenti o strumenti che ne sono espressamente esclusi, come gli strumenti di pagamento. Quindi elementi essenziali dei documenti appena descritti sono, oltre all'obbligo di essere accettati come corrispettivo a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi, la nominatività, l'intrasferibilità, l'esatta individuazione dei beni o servizi cui il beneficiario ha diritto, la copertura totale del corrispettivo nonché le strutture convenzionate. Non rientrano, nell’ambito di applicazione della normativa comunitaria in materia di voucher i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e gli altri titoli simili, i buoni sconto (ossia quegli strumenti che conferiscono al titolare il diritto a uno sconto all’atto dell’acquisto di beni o servizi, ma che non danno diritto a ricevere detti beni o servizi).