Mef - Risoluzione n. 5/DF dell’8 giugno 2020 Il Ministero dell’Economia delle Finanze ha pubblicato la risoluzione n. 5/DF dell’8 giugno 2020 in tema di differimento dei termini di versamento dei tributi locali, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. La risoluzione evidenzia come la riscossione non rientra fra le materie sottratte all’autonomia dei Comuni dall’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, per cui è l’ente locale che, nel proprio regolamento, può disciplinare le modalità di riscossione, ivi comprese quelle relative al differimento dei termini di versamento. Ne consegue che gli enti locali possono, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, stabilire il differimento dei termini di versamento entro i limiti stabiliti dal Legislatore. Per quanto concerne poi le modalità con cui tale facoltà può essere esercitata, il potere di differimento dei termini di versamento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale. Con riferimento alla possibilità di procedere al ricorso alla delibera di Giunta è stato evidenziato che si tratta di una strada percorribile, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale. Tale impostazione è ammessa pacificamente dalla giurisprudenza. Il Consiglio di Stato, infatti, ha già considerato valida la delibera di giunta che approva le aliquote sui tributi purché ratificata, anche tardivamente, dal Consiglio Comunale. È preclusa invece la possibilità di delegare alla Giunta Comunale, con deliberazione regolamentare del Consiglio Comunale, il potere di differire i termini del versamento, come espressamente ritenuto anche dalla giurisprudenza. Con riferimento alla possibilità di differimento del termine di versamento dell’imposta municipale propria (IMU), è stato evidenziato che la Legge di Bilancio 2020 stabilisce che in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Tra l’altro ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo, i Comuni possono con proprio regolamento stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari, fra le quali è sicuramente riconducibile l’emergenza epidemiologica Covid-19 attualmente in atto. Tale facoltà può essere legittimamente esercitata dal Comune con esclusivo riferimento alle entrate di propria spettanza e non anche a quelle di competenza statale, le quali, per loro natura, sono interamente sottratte all’ambito di intervento della predetta potestà regolamentare dell’ente locale in materia tributaria. Tale principio porta ad escludere che possano essere deliberati dai Comuni interventi, anche di semplice differimento dei versamenti, aventi ad oggetto la quota IMU di competenza statale, relativa agli immobili a destinazione produttiva. Di conseguenza la quota IMU riservata allo Stato è sottratta alla disponibilità dei Comuni. Del resto, occorre evidenziare che proprio per tali ragioni sono stati previsti due distinti codici tributo per i versamenti relativi alla quota Stato e alla quota Comune in modo tale da imputare anche operativamente le somme in questione direttamente ai due distinti soggetti. Con riferimento alla possibilità di lasciare la scadenza IMU al 16 giugno 2020, dando al contempo la possibilità a coloro che versano fino al 30 settembre 2020 di regolarizzare l'acconto IMU senza pagare sanzioni ed interessi, si precisa che ciò equivale a raggiungere indirettamente lo stesso risultato del differimento di termini, per cui valgono tutte le stesse considerazioni. Infine, limitatamente alla quota Comune, nonché alla quota Stato in sede di accertamento, non sembra prospettabile la possibilità da parte del Comune di rinunciare integralmente alle sanzioni, poiché sono coperte dalla riserva di legge. Gli enti locali possono comunque introdurre agevolazioni, come ipotesi di ravvedimento ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge, con previsione di riduzione delle sanzioni.