In caso di errori od omissioni il contribuente può procedere alla correzione mediante la presentazione della dichiarazione integrativa, entro il termine previsto per quella successiva, o in sede di contenzioso oppure con la presentazione delle istanze di rimborso. Inoltre, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1291 depositata il 18 gennaio 2019, la suddetta correzione sarà fattibile, anche entro i termini per l’accertamento (art. 43 del DPR 600/1973) se diretta ad evitare un danno alla Pubblica Amministrazione. IL FATTO L’Agenzia delle Entrate, in seguito a dei controlli automatici eseguiti a norma degli artt. 36 bis DPR 600/1973 e 54 bis DPR 633/1972, disponeva l’iscrizione a ruolo e la conseguente emissione della cartella di pagamento per il recupero a tassazione di Iva, Irpeg ed Irap a carico di una società. La contribuente immediatamente impugnava i provvedimenti emessi sostenendo che l’Amministrazione finanziaria non aveva recepito le dichiarazioni integrative presentate per i p.i. verificati, ma le doglianze non venivano accolte né in primo né in secondo grado. I giudici di merito, infatti, fondavano la propria decisione sul mancato rispetto del termine previsto per l’invio delle rettifiche, effettuato nel caso di specie ben oltre quello previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al p.i. successivo. Avverso il predetto provvedimento, la difesa della società ricorreva in Cassazione per sostenere l’illegittimità della pretesa fiscale, alla luce del fatto che il termine indicato dai giudici delle Commissioni Tributarie riguardava soltanto i casi di richiesta di compensazione e non di correzione. LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della società. I giudici di legittimità, richiamando l’orientamento maturato sul punto consolidato da una pronuncia delle SS.UU (13378/2016), ribadiscono che la dichiarazione integrativa a favore del contribuente è emendabile solo entro un anno. Tuttavia questo non impedisce di rilevare gli errori o le omissioni. Infatti è prevista la possibilità di rappresentarli sia in sede di contenzioso, sia mediante la presentazione di un’istanza di rimborso, ben oltre il termine previsto per la dichiarazione integrativa. La Corte inoltre, nella citata sentenza ha poi rilevato che la norma di riferimento è stata modificata con l’art. 5 del D.L. 193/2016 prevedendo anche in ipotesi di errori sfavorevoli al contribuente la possibilità di rettifica entro la decadenza del potere di accertamento. Tale modifica, rileva la sentenza, non ha effetto retroattivo e quindi non si applica ai giudizi in corso al 24 ottobre 2016 (entrata in vigore). Nel caso di specie la contribuente presentava le dichiarazioni integrative entro quest’ultimo termine. Da qui l’accoglimento del ricorso.