Il rinnovo contrattuale del 1° luglio 2014 del CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini, all’articolo 38, stabilisce che la contrattazione collettiva territoriale di secondo livello deve disciplinare, tra i vari istituti non regolati a livello nazionale, l’elemento variabile di retribuzione secondo i criteri dettati dal comma 4 al comma 21 del medesimo articolo e da quanto indicato agli articoli 12 e 46 dello stesso contratto. L’elemento variabile di retribuzione, determinato nella misura del 4% dei minimi retributivi in vigore alla data di sottoscrizione dell’accordo del 1/7/2014, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale ivi compreso il trattamento di fine rapporto e deve essere quantificato tenendo conto dell’andamento congiunturale del settore e dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio. Il medesimo istituto è disciplinato anche dai contratti collettivi per le aziende artigiane e le cooperative. Verifica degli indicatori su base triennale Per determinare l’elemento variabile di retribuzione è necessario valutare gli indicatori di seguito riportati stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale: - il numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile; - il monte salari denunciato in Cassa Edile; - le ore denunciate in Cassa Edile. Per le ore denunciate, le parti sociali territoriali devono effettuare una valutazione dell’incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro e concordare un ulteriore di indicatore rilevante ai fini del riconoscimento dell’E.V.R. Definito il quarto indicatore da affiancare a quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, in sede territoriale si deve procedere: - all’individuazione delle specifiche incidenze ponderali a livello percentuale per ciascuno degli indicati; - al raffronto degli stessi su base triennale, effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Per le verifiche annuali, ogni triennio considerato come base di raffronto deve essere slittato di un anno secondo il principio della “finestra mobile”. N.B. Per l’individuazione del triennio deve essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che contiene tutti e quattro gli indicatori previsti a livello nazionale e territoriale. Esempio: accordo provinciale di Torino Per la verifica e la determinazione annuale dell’E.V.R. per l’anno 2019 nella seguente tabella vengono riportati gli indicatori presi a riferimento, l’incidenza ponderale in termini di percentuale ed il confronto fra i due trienni precedenti: Indicatore Incidenza ponderale Media triennio 2018/17/16 Media triennio 2017/16/15 Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile 25% 9.257 9.230 Monte salari denunciato in Cassa Edile 25% 151.906.508 148.846.836 Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile 25% 13.652.569 13.437.395 Ore CIGO/CIGS rapportate al numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile 25% 67 120 Misura L’importo dell’E.V.R. può variare a seconda di quanti indicatori, considerato il triennio di riferimento, risultino pari o superiori al valore risultante nel triennio precedente. Qualora il valore di due indicatori risultino pari o superiori, l’elemento retributivo sarà riconosciuto nella misura del 30%. Nel caso in cui la somma delle incidenze ponderali dei due parametri risultasse superiore al 30%, l’E.V.R. è riconosciuto nella misura derivante da tale somma. Qualora invece il numero degli indicatori pari o superiori siano più di due, l’E.V.R. è determinato nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali fino al 100%. Criteri di erogazione a livello aziendale Stabilita a livello provinciale la percentuale dell’E.V.R., ciascuna azienda deve procedere alla valutazione dei seguenti parametri: - ore denunciate in Cassa Edile, secondo le modalità stabilite a livello provinciale; - volume d’affari IVA, rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell’impresa stessa. N.B. Per le imprese edili con organico composto da soli impiegati, il valore “ore denunciate in Cassa Edile” deve essere sostituito dal valore “ore lavorate registrate all’interno del Libro Unico del Lavoro”. Tali parametri devono essere valutati nell’ambito aziendale nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive e operative presenti nel territorio. Così come previsto a livello provinciale, le aziende sono tenute a confrontare i parametri dell’ultimo triennio aziendale di riferimento con quello precedente; da tale esame possono configurarsi le seguenti ipotesi: - nel caso in cui entrambi i valori risultino pari o superiori al triennio precedente, l’impresa può erogare l’E.V.R. nella misura stabilita a livello territoriale; - nel caso in cui entrambi i valori siano inferiori al triennio precedente, non è prevista l’erogazione dell’E.V.R.; - nel caso in cui un solo valore risulti positivo l’azienda erogherà il 50% della somma eccedente la misura del 30% se a livello provinciale è stata individuata una percentuale di E.V.R. superiore al 30% ovvero è stata individuata in misura piena. Le imprese che, a conclusione della procedura di valutazione, non raggiungono entrambi i parametri aziendali sono tenute a trasmettere un’autodichiarazione all’Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile di competenza territoriale, dandone comunicazione alle RSA ovvero RSU se costituite. L’Associazione territoriale datoriale di seguito informerà le Organizzazioni sindacali territoriali e attiverà un confronto con le medesime per la verifica dell’autodichiarazione sulla base della dichiarazione annuale IVA dell’impresa e della documentazione in possesso della Cassa Edile relativa alle ore denunciate. N.B. Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad erogare l’E.V.R. nella misura del 4%, effettuando la procedura di valutazione dei parametri anno su anno e biennio su biennio. Modalità di erogazione Le imprese che riconoscono l’elemento variabile di retribuzione possono erogarlo in favore del proprio personale anche in quote mensili, calcolato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 ore. Anche per gli impiegati l’erogazione può avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro effettivamente svolti, per un massimo di dodici mesi. N.B. Nel caso in cui la determinazione dell’E.V.R. ad opera delle parti sociali territoriali avvenga in corso d’anno, le quote spettanti delle mensilità precedenti a quella nel quale la stipula del contratto di secondo livello ha avuto luogo possono essere conguagliate nel mese di competenza di perfezionamento dell’accordo.