A decorrere dal 1° luglio 2022, per effetto dell’art. 18, comma 2, D.L. n. 36/2022, è stata estesa l’applicazione della fatturazione elettronica, includendovi i soggetti inizialmente esonerati da tale previsione cioè, oltre ai forfettari, anche i contribuenti in regime di vantaggio, di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011, le associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche costituite sotto forma di società di capitali senza fine di lucro che esercitavano l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991 e conseguivano, dall’esercizio di attività commerciali, proventi per un importo non superiore a 65.000 euro. Come chiarito nella relazione illustrativa al decreto, l’estensione faceva seguito alla decisione di esecuzione UE n. 2021/2251 del Consiglio del 13 dicembre 2021, che aveva autorizzato l’Italia ad allargare l’ambito applicativo della fattura elettronica anche ai soggetti che si avvalevano della franchigia prevista per le piccole imprese dalla Direttiva IVA. Considerate le difficoltà tecniche e operative derivanti dalla richiamata misura, il comma 3 dell’art. 18 citato introduceva un regime transitorio, che esonerava dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti in precedenza citati che nel 2021 avevano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 25.000 euro. Fattura elettronica per tutti i forfetari Il 31 dicembre 2023 il regime transitorio è terminato e, conseguentemente, a partire dal 2024 la fattura elettronica viene così estesa a un’ampia platea di contribuenti, inclusi i soggetti in regime forfetario, a prescindere dai ricavi o compensi dagli stessi percepiti. L’obbligo in parola non si applica però per tutti in maniera generalizzata, in quanto, anche nel prossimo futuro, talune operazioni non dovranno essere documentate tramite fattura elettronica: tra queste sono comprese le prestazioni rese dai soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS (con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al sistema) e quelle riferite ai soggetti che documentano prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche, per effetto dell’ulteriore divieto per il 2024 previsto dall’art. 3, comma 3, D.L. n. 215/2023 (decreto Milleproroghe). Riduzione dei termini di accertamento: le opportunità previste nell’ordinamento L’introduzione, per i soggetti in regime forfetario, dell’obbligo di documentare le operazioni effettuate tramite fatturazione elettronica, oltre a determinare dei cambiamenti per la gestione degli adempimenti ricorrenti in capo a tali contribuenti (si pensi, oltre alle diverse procedure previste per la predisposizione e trasmissione della fattura, anche alle differenti modalità per l’assolvimento dell’imposta di bollo), comporta anche dei significativi vantaggi derivanti dalla riduzione dei termini di accertamento. Infatti, come previsto dall’art. 1, comma 74, legge n. 190/2014, norma istitutiva del regime forfetario, per i contribuenti che si avvalgono del richiamato regime il cui fatturato risulta documentato esclusivamente da fatture elettroniche, si riducono di un anno i termini di accertamento a disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Il regime premiale in commento, introdotto con la legge di Bilancio 2020 in un periodo in cui la fatturazione elettronica risultava ancora una facoltà per tali contribuenti, non è stato in seguito modificato; pertanto, considerata l’estensione della fattura elettronica a tutti i forfettari dal 2024, per il richiamato periodo d’imposta e i successivi per tali soggetti i termini di accertamento di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 si riducono di un anno. A tale previsione si accompagna la maggiore riduzione (in questo caso biennale) dei termini di accertamento prevista dall’art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015. L’agevolazione, che trova applicazione per tutti i contribuenti che documentano le operazioni effettuate tramite fattura elettronica (ovvero, per i soggetti esercenti attività di commercio al minuto e assimilate, tramite memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri), richiede inoltre che avvengano con mezzi tracciati (come individuati dall’art. 3 del D.M. 4 agosto 2016) tutti i pagamenti effettuati e ricevuti di valore superiore a 500 euro. Al fine di godere dei benefici della disposizione citata, è altresì necessario barrare l’apposita casella posta nel quadro RS della dichiarazione dei redditi, che viene utilizzata per comunicare l’esistenza dei presupposti normativamente previsti. In tal senso, nel modello Redditi PF 2024, così come per il precedente periodo d’imposta, sarà necessario barrare la casella presente al rigo RS136. Agevolazione già fruibile nella dichiarazione 2024 per alcuni soggetti Considerato che l’obbligo di fatturazione elettronica era stato introdotto dal 1° luglio 2022 per i forfettari con ricavi conseguiti o compensi percepiti superiori a 25.000 euro nel 2021, tali soggetti avranno dovuto documentare in tal modo le operazioni effettuate per tutto il 2023. Pertanto, questi contribuenti (oltre a coloro che hanno deciso, pur non essendovi obbligati, a documentare facoltativamente le operazioni effettuate tramite fattura elettronica) potranno beneficiare, in relazione al periodo d’imposta appena trascorso, della riduzione di un anno dei termini d’accertamento. Inoltre, se gli stessi hanno effettuato e ricevuto i pagamenti superiori a 500 euro tramite mezzi tracciati, barrando l’apposita casella presente nel Modello Redditi PF 2024, potranno vedersi ridotti i termini di accertamento di ben due anni. Infine, si deve osservare che i soggetti in regime forfetario risultano compresi nell’ambito soggettivo dell’agevolazione prevista dall’art. 2, comma 36-vicies ter, del D.L. n. 138/2011, per effetto della quale i contribuenti, che per tutte le operazioni attive e passive effettuate nell’esercizio dell’attività utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento diversi dal contante, fruiscono della riduzione alla metà delle sanzioni amministrative di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997 (con riferimento alle violazioni di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo decreto, la riduzione trova applicazione solo con riferimento alle operazioni passive in relazione alle quali i forfetari assumono la qualifica di debitori dell’imposta sul valore aggiunto). Per effetto di quanto previsto dall’art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 1/2024 (decreto Adempimenti), con effetto a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, i contribuenti non dovranno più indicare gli estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IVA, condizione in precedenza prevista al fine di usufruire dell’agevolazione in parola. In tal senso, nel modello IVA 2024 è stato eliminato il quadro VB, dedicato a tale agevolazione. Anche le dichiarazioni dei redditi sono state in tal senso aggiornate. Così come risulta infatti dai modelli approvati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2024, sono stati eliminati: - dalla dichiarazione modello Redditi PF 2024, il rigo RS35; - dalla dichiarazione modello Redditi SP 2024, il rigo RS43 - dalla dichiarazione modello Redditi SC 2024, il rigo RS110.