In vigore dal 17 luglio 2020, il decreto Semplificazione (D.L. n. 76/2020) annovera tra i suoi 65 articoli il Capo IV intitolato alle “Misure per l’innovazione” e in cui figurano, rispettivamente: - “misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione” (art. 36); - “disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti” (art. 37). Soffermiamoci su quest’ultima norma per esaminarne i presupposti e gli aspetti pratico-operativi. Utilizzo esclusivo della PEC nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti L’articolo 37 del decreto Semplificazione introduce una serie di modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005, CAD) volte a garantire l’utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) nei rapporti fra Amministrazione, imprese e professionisti, attraverso il completamento dei percorsi di transizione digitale delle imprese e dei comparti amministrativi di riferimento, con l’obiettivo di agevolarne l’operatività, sia in situazioni emergenziali, come quella determinata dalla pandemia da Covid-19, sia nella successiva fase di recupero e rilancio produttivo. Sotto tale profilo le misure vogliono dare effettiva attuazione alle disposizioni dell’art. 16 del decreto Anticrisi (D.L. n. 185/2008) e dell’art. 5 del decreto Crescita 2.0 (D.L n. 179/2012), confluite nel CAD, disposizioni che obbligano le imprese costituite in forma societaria a comunicare il proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese e, ai professionisti iscritti in albi ed elenchi, la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi, obbligo di comunicazione rimasto sino ad ora per gran parte lettera morta. A livello di vision - come già per l’art. 36 - anche in questo caso la norma ci sembra voler attuare il documento “2025. Strategia per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese” e in particolare l‘azione 3 della Strategia 2025 intitolata “Un domicilio digitale per tutti”, volto a permettere a tutti i cittadini di “ricevere la propria corrispondenza avente valore legale in digitale e, in prospettiva, di consultarla attraverso IO, l’app dei servizi pubblici”. Secondo la Strategia 2025, ciò “significa enormi risparmi di spesa, meno carta, più efficienza e semplicità di spedizione, ricezione e archiviazione della corrispondenza sia per i cittadini sia per la Pubblica Amministrazione”. Domicilio digitale al posto della PEC In tale contesto, l’art. 37, a fini di coordinamento con il CAD, sostituisce il riferimento all’indirizzo PEC con quello relativo al “domicilio digitale” e introduce un termine espresso, la data del 1° ottobre 2020, entro la quale le imprese sono tenute a comunicare il domicilio digitale. Sanzione pecuniaria e assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale Per rafforzare l’imperatività della norma, si prevede l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., in misura raddoppiata, alle imprese, diverse da quelle di nuova costituzione, che non abbiano indicato il proprio domicilio digitale o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dal Registro delle imprese. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione, si aggiunge alla sanzione pecuniaria l’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) e in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l’acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse, fino alla loro concorrenza. Domicilio digitale inattivo Le suddette previsioni cercano di garantire l’effettività dell’art. 37, così come la successiva disposizione che stabilisce che il Conservatore dell’ufficio del registro delle imprese, qualora rilevi (anche su segnalazione) un domicilio digitale inattivo, debba chiedere alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni. Decorsi 30 giorni dalla richiesta, perdurando l’inattività e in assenza di opposizione da parte della stessa società, il Conservatore procederà alla cancellazione dell’indirizzo dal registro delle imprese avviando, contestualmente, la già descritta procedura per l’irrogazione della sanzione e dell’assegnazione del nuovo domicilio digitale. Diffida al professionista che non comunica il domicilio digitale Per il professionista che non comunichi il proprio domicilio digitale all’albo o elenco, il D.L. n. 76/2020 introduce, altresì, l’obbligo di diffida ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. Se nonostante la diffida il professionista non ottempera, il Collegio o Ordine di appartenenza deve sanzionarlo con la sospensione dall’albo (o elenco) fino alla comunicazione dello stesso domicilio. Previste sanzioni pesanti – quali lo scioglimento e il commissariamento – nei confronti del collegio o dell’ordine per l’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dall’art. 37, comma 7, per il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, o per la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare l’elenco dei domicili digitali e il loro aggiornamento ai sensi del D.M. Sviluppo 19 marzo 2013. Estensione del procedimento alle imprese individuali Il procedimento illustrato per le imprese costituite in forma societaria viene esteso dal decreto Semplificazione anche alle imprese costituite in forma individuali, prevedendo tra l’altro, per l’ipotesi in cui sia stata presentata una domanda di iscrizione nel registro delle imprese priva dell’indicazione del domicilio digitale, la sospensione della stessa domanda in attesa della sua integrazione con il domicilio digitale. Ulteriormente, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non abbiano già indicato il proprio domicilio digitale all’Ufficio del Registro delle imprese competente, sono tenute a farlo: in caso di inottemperanza o qualora il domicilio digitale sia stato cancellato, scatta la sanzione prevista dall’articolo 2194 cod.civ., in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l’iscrizione del proprio domicilio digitale entro 30 giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Se questo lasso di tempo decorre invano, il Conservatore cancella l’indirizzo dal registro delle imprese ed avvia, contestualmente, la descritta procedura di assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale.