Inail - Nota operativa n. 1204 del 2 marzo 2020 L’INAIL ha pubblicato la nota operativa n. 1204 del 2 marzo 2020 con cui recepisce il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 1 marzo 2020 con cui vengono introdotte nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus e si dispone anche la proroga di alcune misure già adottate per disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi. A tal fine si chiarisce che si intendono validamente presentate anche le domande prive della prescritta documentazione probante, purché pervenute entro i termini vigenti. Oscillazione del tasso L’INAIL prevede uno "sconto" denominato "oscillazione per prevenzione" per le aziende che eseguono interventi al fine di migliorare le condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. La relativa domanda può essere presentata dalle aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene sicurezza del lavoro. La regolarità in materia di prevenzione infortuni e igiene sicurezza del lavoro deve essere rispettata con riferimento alla situazione dell’intera Pat presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda. L'azienda, inoltre, nell'anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, deve aver effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene della sicurezza sul lavoro. Anche per le aziende operanti nel loro primo biennio, la riduzione viene concessa solo se l’azienda dimostra di aver effettuato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza oltre quelli previsti dalla normativa. L’Istituto individua per ogni intervento la documentazione che ritiene probante l’attuazione dell’intervento dichiarato. A pena di inammissibilità, la documentazione probante deve essere presentata unitamente alla domanda, entro il termine di scadenza della stessa. Documentazione probante L'INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all'azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato. La riduzione riconosciuta dall'INAIL opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda stessa, in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.