I termini di conferma dell'assegno ordinario di invalidità sono sospesi a causa dell'emergenza coronavirus. Lo precisa l'Inps col messaggio n. 2244 del 29 maggio 2020, in applicazione del decreto cura Italia che ha sospeso dal 23 febbraio al 1° giugno 2020 la decorrenza dei termini decadenziali per l'esperimento dell'azione giudiziaria e per la presentazione delle domande di prestazioni previdenziali. L'assegno ordinario di invalidità, ai senso dell'art. 1 c. 7 della legge 222/1984, è riconosciuto per un periodo di tre anni ed è confermabile per periodi della stessa durata, su domanda del titolare dell'assegno, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta. La conferma dell'assegno ha effetto dalla data di scadenza, nel caso in cui la domanda sia presentata nel semestre antecedente tale data, oppure dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la stessa venga inoltrata entro i centoventi giorni successivi alla scadenza suddetta. Ebbene l'Inps con la circolare 50/2020 ha già puntualizzato che restano sospesi anche i termini di presentazione della domanda di conferma che ricadano nell'arco temporale intercorrente dal 23 febbraio al 1° giugno 2020, siano essi quelli relativi al semestre precedente la scadenza dell'assegno, siano essi quelli relativi al periodo di 120 giorni successivi alla stessa. Il recente messaggio dell'Inps, nel riprendere in considerazione la questione, stabilisce innanzitutto che il predetto differimento opera relativamente al periodo residuo del termine di presentazione della domanda rispetto a quello già trascorso al 23 febbraio 2020 e che il termine di decorrenza della prestazione e delle conferme è dal primo giorno del mese. Alla luce di tali premesse l'Inps spiega con alcuni esempi come calcolare i termini tenendo conto della sospensione. Per un assegno liquidato con decorrenza dal 1° marzo 2017, il semestre precedente la scadenza di tre anni entro cui presentare la domanda di conferma è così computato: - i mesi da settembre 2019 a gennaio 2020 (pari a 5 mesi del semestre anteriore alla scadenza) si intendono trascorsi; - i mesi da febbraio a giugno 2020 sono sospesi (la sospensione parte dal 23 febbraio ma si computa dal 1° del mese stesso); - il termine residuo per la presentazione della domanda di conferma (relativo al 6° mese del semestre anteriore alla scadenza) riprende a decorrere da luglio 2020, terminando l'ultimo giorno dello stesso mese. Pertanto la conferma va effettuata entro il 31 luglio 2020. Invece per le domande di conferma non presentate entro il semestre precedente la scadenza, occorre vedere come conteggiare i 120 giorni nel periodi di sospensione dei termini. Per un assegno liquidato con decorrenza dal 1° gennaio 2017, i 120 giorni (pari a 4 mesi) successivi alla scadenza dello stesso entro i quali presentare la domanda di conferma sono cosi computati: - il mese di gennaio 2020 (pari a 1° mese del quadrimestre successivo alla scadenza dell'assegno) si intende trascorso; - i mesi da febbraio a giugno 2020 sono sospesi; - il termine residuo per la presentazione della domanda di conferma (relativo ai tre mesi del quadrimestre successivo alla scadenza dell'assegno) riprende a decorrere da luglio 2020 terminando il 30 settembre 2020.