In base al diritto Ue la stabilizzazione degli insegnanti precari non deve essere necessariamente accompagnata da un risarcimento, né dalla ricostruzione integrale della carriera. Lo afferma la Corte di giustizia Ue, con la sentenza nella causa C-494/17, intervenendo sul caso di un insegnante di fisarmonica in servizio ininterrottamente dal 2003 al 2015 al Conservatorio di Trento ma con contratti a termine, e poi assunto a durata indeterminata nel 2015 con effetto retroattivo a inizio 2014. L'insegnante ha chiesto il risarcimento per la reiterazione di contratti a termine. Con l'odierna sentenza, la Corte ricorda che l'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato prevede misure minime per evitare la precarizzazione dei lavoratori dipendenti, prevenendo gli abusi di contratti a tempo determinato. Per Lussemburgo, però, questo non impone agli Stati membri di prevedere, in caso di ricorso abusivo a questo tipo di contratti, un diritto al risarcimento del danno oltre alla trasformazione del rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato. Quanto alla stabilizzazione di Rossato a partire dal 2014 anziché dall'inizio della serie di contratti a termine nel 2003, secondo la Corte costituirebbe una ricostituzione integrale di carriera, come quella riservata ai funzionari che hanno superato un concorso. Il diritto dell'Unione, però, non impone agli Stati membri di trattare in modo identico i dipendenti pubblici di ruolo assunti al termine di un concorso generale e quelli assunti in base ai titoli. In definitiva afferma la Corte Ue: "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che, così come applicata dagli organi giurisdizionali supremi, esclude – per docenti del settore pubblico che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con un effetto retroattivo limitato – qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria e la limitazione del riconoscimento dell'anzianità maturata in forza della suddetta successione di contratti di lavoro a tempo determinato costituisce una misura proporzionata per sanzionare tale abuso, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare".