Con la risposta n. 148 dell'11 luglio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale dei dividendi corrisposti a fondi UE/SEE. L'articolo 1, comma 633, della legge di bilancio 2021 stabilisce che «non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero o conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e da OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni». Inoltre, l'articolo 1, comma 631, della legge di bilancio 2021 ha modificato l'articolo 27, comma 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 aggiungendo, alla fine, il seguente periodo: «La ritenuta di cui al primo periodo non si applica sugli utili corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, e a OICR, non conformi alla citata direttiva 2009/65/CE, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni». Le suddette modifiche normative sono dirette ad equiparare il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da OICR residenti in Italia anche agli OICR di diritto estero conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, ossia alla c.d. direttiva UCITS IV e a quelli non conformi alla medesima direttiva il cui gestore è soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE del Parlamento e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 (direttiva AIFM), istituiti in Stati membri dell'Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni (cfr. relazione illustrativa alla legge di bilancio 2021). Per effetto di tali disposizioni, l'esenzione fiscale dei dividendi distribuiti dalla società partecipata e delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate in società residenti spettano agli OICR esteri, diversi dai fondi immobiliari, che presentano le seguenti caratteristiche: - sono istituiti in uno Stato membro UE o SEE che consentono un adeguato scambio di informazioni; - sono conformi alla direttiva UCITS oppure non sono conformi a quest'ultima direttiva, ma il gestore è soggetto a vigilanza nel Paese nel quale è istituito in conformità alla direttiva AIFM. A tal fine, è necessario che gli OICR soddisfino i predetti requisiti regolamentari, mentre non è previsto alcun requisito in merito alla forma giuridica e allo status fiscale dei medesimi nei Paesi in cui sono istituiti. Inoltre, come chiarito nella circolare 10 luglio 2014, n. 21/E, la direttiva AIFM introduce misure volte a creare un mercato interno europeo dei gestori dei fondi di investimento alternativi (GEFIA), mediante la definizione di un quadro di riferimento armonizzato per la regolamentazione in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza di tutti i GEFIA che gestiscono e/o commercializzano fondi di investimento alternativi (FIA). Per FIA si intendono tipologie di fondi che raccolgono capitale da una pluralità di investitori allo scopo di investirlo a vantaggio degli investitori e in autonomia dai medesimi, in base a una determinata politica d'investimento, ma che non necessitano di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva UCITS. Pertanto, si tratta dei fondi diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ricompresi in quest'ultima direttiva. I GEFIA che si sono conformati alle regole e ai requisiti richiesti dalla direttiva AIFM possono istituire, gestire e/o commercializzare FIA liberamente in tutta l'Unione Europea, mediante lo strumento del cosiddetto "passaporto del gestore" senza la necessità di costituire una sede fissa nel Paese di istituzione del fondo. In sostanza, la direttiva AIFM, proseguendo la strada intrapresa dalla direttiva UCITS, assicura il riconoscimento in tutta l'Unione europea delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza prudenziale di ciascun Stato membro. Per istituire e gestire un OICVM armonizzato o un FIA in uno Stato membro è, quindi, sufficiente il rilascio dell'autorizzazione e l'esercizio della vigilanza da parte del solo Stato membro di origine del gestore (home country control). La direttiva AIFM non disciplina i FIA, i quali continuano ad essere regolamentati e sottoposti a vigilanza a livello nazionale in base alla legge dello Stato nel quale sono istituiti. Sulla base di quanto illustrato, in linea generale, per gli OICR non conformi alla direttiva UCITS, il regime di esenzione fiscale sui dividendi e sulle plusvalenze derivanti da partecipazioni in società residenti in Italia si applica nei casi in cui l'organismo di investimento possa qualificarsi come FIA in base alla legge dello Stato UE o SEE nel quale è istituito e sia gestito da un GEFIA soggetto a vigilanza ai sensi della direttiva AIFM. Registri ESMA L'articolo 7, paragrafo 5, della direttiva AIFM stabilisce che l'ESMA (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) deve mantenere un registro centrale pubblico. Questo registro, accessibile in formato elettronico, identifica ogni GEFIA autorizzato ai sensi della direttiva. Inoltre, il registro contiene un elenco dei FIA gestiti e/o commercializzati nell'Unione da ciascun GEFIA insieme all'autorità competente del GEFIA. In linea generale, la presenza di un FIA nel registro centrale pubblico gestito dall'ESMA può essere considerato, ai fini delle disposizioni fiscali in esame, un elemento atto a dimostrare la sussistenza del requisito soggettivo.