Ispettorato Nazionale del Lavoro - Prot. n. 5398 del 10 giugno 2019 Con la nota prot. n. 5398 del 10 giugno 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti riguardo il distacco transnazionale di lavoratori da parte di un’impresa stabilita in altro Stato della UE in favore di una propria unità produttiva ubicata in Italia. In questo caso, dunque, si tratta del medesimo datore di lavoro che assume la veste di soggetto distaccante e di soggetto distaccatario. La disciplina vigente prevede che, nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. I soggetti “punibili” sono dunque due: l’impresa distaccante e il soggetto distaccatario. Al riguardo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha osservato che la sede secondaria di una compagine aziendale può configurarsi come distinto soggetto giuridico qualora risulti iscritto nel registro delle imprese e identificato in Italia tramite un proprio rappresentante legale. Soltanto in questo caso sono applicabili entrambe le sanzioni. Al contrario, in caso di appartenenza alla medesima organizzazione datoriale sia dell’impresa distaccante estera che dell’utilizzatrice ubicata in Italia, l’Ispettorato ritiene che debba trovare applicazione una sola sanzione da irrogarsi nei confronti dell’unico soggetto dotato di personalità giuridica ovvero il distaccante.