C’è tempo fino a lunedì 1° aprile 2019 per presentare la domanda di disoccupazione agricola. Lo ricorda l’INPS con un comunicato stampa del 19 marzo 2019, preceduto da una nota pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto. Vediamo di seguito le caratteristiche principali della prestazione. Destinatari Hanno diritto alla prestazione: - operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti; - operai agricoli a tempo indeterminato che vengono assunti o licenziati nel corso dell’anno civile, dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro; - piccoli coloni; - compartecipanti familiari; - piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. Quando e quanto spetta La prestazione spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 giornate annue, dalle quali si dovranno detrarre: - le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; - le giornate di lavoro in proprio agricolo e non agricolo; - le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, infortunio, ecc.; - quelle non indennizzabili, quali, per esempio, quelle successive all’espatrio definitivo. L'indennità spetta nella misura del 40% della retribuzione di riferimento. Dall'importo spettante viene detratto il 9% dell'indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà; questa trattenuta viene effettuata per un massimo di 150 giorni. Agli operai agricoli a tempo indeterminato l'indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà. Pagamento L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS in un'unica soluzione. Il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola determina automaticamente l'accredito di contribuzione figurativa, calcolata detraendo dal parametro 270 (pari all'anno intero ai fini pensionistici), le giornate lavorate e quelle già indennizzate ad altro titolo. Le giornate accreditate figurativamente sono utili sia ai fini del diritto che della misura delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti e solo della misura della pensione anticipata. Per coloro che, nell'anno di competenza della prestazione, sono iscritti negli elenchi nominativi per almeno 101 giornate o abbiano svolto attività lavorativa dipendente agricola ed eventualmente non agricola per più di 150 giorni, le prime 90 giornate di accredito figurativo sono valide anche ai fini del diritto alla pensione anticipata. Requisiti L'indennità di disoccupazione spetta ai lavoratori agricoli che: - siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l'anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell'anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro; - abbiano almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l'iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione); - abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l'attività agricola sia prevalente nell'anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile. Nel caso di lavoratrici madri che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento (300 giorni prima della data presunta del parto, dalla data di gestazione e fino al compimento del 1° anno di età del bambino) o di padri lavoratori che si dimettono durante la durata del congedo di paternità e fino al compimento del 1° anno di età del bambino, in presenza degli altri requisiti, le dimissioni non precludono il diritto all'indennità di disoccupazione. In merito ai lavoratori che si dimettono per giusta causa, l'INPS ha accolto l'orientamento indicato nella sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2002, n. 269 che prevede il pagamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione anche quando vi siano state dimissioni "per giusta causa" nei casi di: - mancato pagamento della retribuzione; - molestie sessuali sui luoghi di lavoro; - modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; - mobbing, crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi; - notevoli variazioni delle condizioni di lavoro, a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda; - spostamento del lavoratore da una sede a un'altra, senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; - comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente. Ad eccezione del caso in cui la dimissione sia determinata da mancato pagamento della retribuzione, nel presentare la domanda, il lavoratore deve allegare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (nonché diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo 700 cpc, sentenze od ogni altro documento idoneo), da cui risulti la sua volontà di difendersi in giudizio nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro. Lo stesso, inoltre, deve impegnarsi a comunicare l'esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Nel caso in cui non venga riconosciuta la giusta causa di dimissioni, l'INPS recupererà l'indennità di disoccupazione eventualmente corrisposta, così come già avviene nell’ipotesi in cui il lavoratore, a seguito di licenziamento giudicato illegittimo, viene reintegrato nel posto di lavoro. Non è ostativo al riconoscimento della indennità di disoccupazione il caso di licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6, d lgs 23/2015. Tale articolo stabilisce che in caso di licenziamento il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento stesso, un importo che non costituisce reddito imponibile e non risulta assoggettato a contribuzione previdenziale e la cui accettazione da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento. L'accettazione dell'importo in questione non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro, che resta il licenziamento ed è da intendersi quale ipotesi di disoccupazione involontaria conseguente ad atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro. L'indennità di disoccupazione può essere riconosciuta, inoltre, ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari poiché tale cessazione dal servizio non può essere intesa quale evento da cui derivi disoccupazione volontaria in quanto la misura sanzionatoria del licenziamento non risulta conseguenza automatica dell'illecito disciplinare ma è sempre rimessa alla libera determinazione e valutazione del datore di lavoro, costituendone esercizio del potere discrezionale. Domanda Per ottenere l'indennità, oltre a possedere i requisiti di legge, il lavoratore agricolo può presentare la domanda online all'INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può presentare domanda tramite: - Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; - enti di patronato attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. L'interessato dovrà indicare sulla domanda come dovrà avvenire il pagamento, se con accredito su c/c bancario/postale, libretto postale o carta di pagamento prepagata dotata di IBAN (il richiedente deve essere intestatario dell'IBAN) o se con bonifico presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale localizzato per CAP (il pagamento in contanti è consentito solo entro il limite previsto dalla normativa vigente), previo accertamento dell'identità del percettore, tramite: - il documento di riconoscimento; - il codice fiscale; - la consegna dell'originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento inviata all'interessato via posta. L'indennità non viene corrisposta se la domanda viene presentata oltre il termine di scadenza.