È fissato al 1° luglio 2019 (poiché il 30 giugno cade di domenica) il primo appuntamento con il diritto annuale alla Camera di Commercio Industria artigianato ed agricoltura. E’ questo un tributo dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese (al primo gennaio dell’anno di riferimento), e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, REA. Le indicazioni per il pagamento del diritto annuale per l’anno 2019 sono state fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con la nota n. 432856 del 21 dicembre 2018 dove vengono anche riportati gli importi da applicare nel 2019, che non hanno subito variazioni, e le istruzioni sulla corretta applicazione degli arrotondamenti. Tali importi tengono conto del fatto che, in assenza di nuovi interventi normativi rispetto a quanto stabilito dall’articolo 28, comma 1, del decreto n. 90/2014, convertito con modificazioni nella l. n. 114/2014 e dal decreto interministeriale 8 gennaio 2015, con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, l’importo del diritto annuale nel 2019 non subisce variazioni rispetto al 2018. Vediamo nel dettaglio chi è tenuto al pagamento del diritto annuale e le modalità di pagamento. Ambito soggettivo Il diritto annuale può essere pagato secondo due diverse modalità e precisamente: - in base ad una tariffa fissa; - in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente. I soggetti tenuti al pagamento in base ad una tariffa fissa sono: - le imprese individuali; - le società semplici; - le società commerciali; - le cooperative e le società di mutuo soccorso; - i consorzi e le società consortili; - gli enti pubblici economici; - le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali; - i G.E.I.E. (Gruppi economici di interesse europeo); - società tra avvocati D.Lgs. 96/2001. Attenzione: Il diritto è dovuto per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro imprese. I soggetti tenuti al pagamento in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente sono: - società tra professionisti previste dalla L. 183/2011; - società in nome collettivo; - società in accomandita semplice; - società di capitali; - società cooperative; - società di mutuo soccorso; - consorzi con attività esterna; - enti economici pubblici e privati; - aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000; - G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse economico; - le società in liquidazione e le imprese che, pur avendo comunicato la cessazione totale dell’attività, non hanno provveduto alla cancellazione dal Registro Imprese. Chi non è obbligato al pagamento Non sono tenute al pagamento del diritto annuale: - le imprese soggette alle procedure concorsuali; - le imprese individuali che hanno cessato l’attività entro il 31 dicembre dell’anno precedente ed hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo; - le società e gli altri enti collettivi che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente, ed hanno presentato la domanda di cancellazione dal Registro Imprese entro il 30 gennaio dell’anno successivo all’approvazione del bilancio finale; - le società cooperative cessano di essere soggette all’obbligo del pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello della data del provvedimento che ha determinato lo scioglimento per atto dell’Autorità Governativa. Tariffe in misura fissa Le tariffe da pagare, indicate nella tabella che segue, tengono conto della riduzione del 50%, a norma dell'articolo 28, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n.90 convertito con modificazioni nella l. n. 114/2014: Sede Unità locali Imprese individuali (piccoli imprenditori) € 44,00 € 8,80 Società semplici iscritte con la qualifica di impresa agricola € 50,00 € 10,00 Società semplici non agricole o inattive € 100,00 € 20,00 Società tra professionisti € 100,00 € 20,00 Imprese con sede principale all’estero, per ogni unità locali o sede secondaria € 55,00 Soggetti iscritti solo al REA € 15,00 Tariffa in base al fatturato conseguito nell’esercizio precedente Nella tabella che segue si indicano gli scaglioni di reddito e le aliquote relative da applicare sul fatturato totale (somma delle fatture emesse) dell’impresa conseguito nell’esercizio precedente. SCAGLIONI DI FATTURATO ALIQUOTE da euro a euro zero 100.000,00 200,00 oltre 100.000,00 250.000,00 0,015% oltre 250.000,00 500.000,00 0,013% oltre 500.000,00 1.000.000,00 0,01% oltre 1.000.000,00 10.000.000,00 0,009% oltre 10.000.000,00 35.000.000,00 0,005% oltre 35.000.000,00 50.000.000,00 0,003% oltre 50.000.000,00 0,001% (fino a un massimo di € 40.000,00) E’ necessario che le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato, applichino al fatturato 2018 le aliquote definite con il decreto interministeriale 21 aprile 2011, mantenendo nella sequenza di calcolo cinque cifre decimali; gli importi complessivi così determinati, dovranno essere ridotti del 50% e successivamente arrotondati secondo il già richiamato criterio individuato nella nota n. 19230 del 30/03/2009 (prima arrotondamento alla seconda cifra decimale e poi arrotondamento all’unità di euro, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi). Nota bene: l’importo massimo da versare, indicato nella tabella in € 40.000,00, è soggetto alla riduzione del 50%, con la conseguenza che in nessun caso l’importo da versare sarà superiore a € 20.000,00. Attenzione: ciascuna singola Camera di Commercio ha la possibilità di aumentarne la misura del diritto annuale (sia in misura fissa che in base al fatturato), fino ad un massimo del 20%. Tali aumenti sono stati previsti, per il triennio 2017-2019, dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 maggio 2017, e dal decreto del 2 marzo 2018. Le Camere di Commercio che hanno usufruito di questo aumento, sono obbligate ad inviare, tramite Unioncamere ed entro il 31 gennaio, un rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti approvati previsto dal comma 2 dell’articolo unico del decreto sopra citato; unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale relative all’anno precedente. Modalità di versamento Il pagamento del Diritto Camerale deve essere effettuato ogni anno, in unica soluzioneentro il termine previsto per il pagamento del saldo e del primo acconto delle imposte sui redditi, quindi per il 2019 entro il 1° luglio (in quanto il 30 giugno cade di domenica) o, applicando la maggiorazione dello 0,40%, nei 30 giorni successivi, quindi entro il 30 luglio. Si ricorda che, per quanto riguarda la prima iscrizione, il pagamento del diritto annuale va effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione nel Registro delle Imprese. Il versamento deve essere eseguito tramite spedizione telematica del modello F24, compilando la sezione "IMU ed altri tributi locali" ed utilizzando il codice tributo 3850. Deve indicarsi nello spazio dedicato ("codice ente") la sigla della provincia in cui ha sede la Camera di Commercio destinataria del versamento. In caso di pagamento oltre il termine previsto, si può sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi del cosiddetto ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza del termine. Il pagamento va effettuato sempre con il modello F24, compilando la sezione IMU e altri tributi locali e indicando i seguenti codici tributo: - 3850 - tributo; - 3851 - interessi; - 3852 - sanzione. Il diritto può essere compensato con eventuali crediti a disposizione del contribuente. Sanzioni In caso di mancato rispetto dei termini, sarà applicata una sanzione amministrativa, variabile dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, ai sensi del D.M. n. 54/2005.