Il diritto alla detrazione IVA, disciplinato dall’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972, è una norma fondamentale ai fini del corretto “funzionamento” del sistema dell’imposta sul valore aggiunto. Costituisce il mezzo “tecnico” attraverso il quale l’acquirente/committente, soggetto passivo ai fini IVA, non resta inciso dal tributo e per il quale l’IVA è neutrale. La disposizione citata distingue il momento dell’esigibilità rispetto a quello in cui tale diritto può essere concretamente esercitato. I due momenti possono non essere sempre coincidenti e tale circostanza può rendere più complicata la predisposizione della dichiarazione IVA. I problemi trovano origine nell’ultimo periodo della disposizione laddove si afferma che tale diritto deve essere esercitato alle “condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti dopo la modifica dell’art. 19 ad opera del D.L. n. 50/2017. La circolare n. 1/E del 2018 ha tenuto conto del consolidato orientamento comunitario secondo il quale l’esercizio del diritto di detrazione richiede la sussistenza di una duplice condizione: - in primis, il tributo deve essere esigibile secondo la disciplina dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, che individua il momento di effettuazione dell’operazione; - inoltre, l’acquirente/committente deve essere materialmente in possesso del documento. Ad esempio, se la merce acquistata è stata consegnata il 30 dicembre 2017, ma la fattura di acquisto perviene a destinazione dell’acquirente nel mese di gennaio del successivo anno 2018, il diritto alla detrazione può essere esercitato con decorrenza dal medesimo periodo di liquidazione di gennaio, fino al termine dell’anno 2018. Ai sensi dell’art. 25, D.P.R. n. 633/1972 l’acquirente potrà registrare il documento entro il 30 aprile 2019, ma in tal caso l’IVA a credito deve confluire nella dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2018. La misura della detrazione L’art. 19 precisa che il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti alla nascita del diritto medesimo. L’indicazione può dunque richiedere al contribuente di verificare quali fossero le condizioni esistenti nel momento in cui il tributo è divenuto esigibile. L’operazione può, ad esempio, rivelarsi particolarmente complicata per i contribuenti che applicano il meccanismo del pro rata. Ad esempio Si consideri il caso di un contribuente che, con riferimento al periodo d’imposta 2018, ha applicato in via provvisoria, la percentuale di pro rata del 20%, cioè quella definitiva relativa al periodo d’imposta 2017. In sede di predisposizione della dichiarazione annuale IVA 2019 determina il pro ratadefinitivo nella misura del 60%. Conseguentemente il contribuente provvede ad applicare la maggiore percentuale di detrazione all’ammontare complessivo di tutte le fatture di acquisto registrate nell’anno 2018. In realtà questa operazione non è del tutto corretta. Infatti, la maggiore percentuale di detrazione dovrà essere applicata all’ammontare complessivo dell’IVA relativa agli acquisti registrati nel 2018, al netto dell’IVA relativa alle fatture la cui esigibilità del tributo si è verificata nell’anno 2017. Ad esempio, se il contribuente ha ricevuto e registrato nel mese di gennaio 2018 una fattura di acquisto merce consegnata nel mese di dicembre del precedente anno 2017, dovrà applicare sull’IVA esposta la percentuale di detrazione del 20%. In buona sostanza, in sede di liquidazione definitiva dell’anno 2018, dovrà essere applicata principalmente la percentuale di pro rata del 60%, e sull’IVA esposta nella fattura 2017 la percentuale del 20%. In questo modo il contribuente terrebbe conto delle condizioni esistenti nel momento in cui l’IVA relativa alla partita di merce acquistata nell’anno 2017 è divenuta esigibile.