Dalla Commissione Finanze della Camera arrivano molte novità in materia di tributi locali, che trovano spazio nel progetto di legge sulle semplificazioni fiscali (AC 1074). Le novità riguardano la dichiarazione IMU e TASI, l’efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie, la TASI sugli immobili merce e l’IMU sugli immobili concessi in comodato d'uso e sugli immobili locati a canone concordato. Nuovo termine per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è fissato al 31 dicembre (in precedenza 30 giugno). Il nuovo termine si applica anche alla TASI in quanto, in base all’art. 1, comma 687, della legge n. 147/2013, “ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU”. Deliberazioni regolamentari e tariffarie dei tributi degli enti locali Novità in vista anche con riguardo all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli enti locali. Invio deliberazioni al MEF Viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al Dipartimento delle finanze del MEF, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico. La decorrenza è dall'anno d'imposta 2021 per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane. Con decreto del MEF sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico delle delibere, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. Efficacia delibere A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI acquistano efficacia a far data dalla pubblicazione, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento afferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. Versamenti I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune a partire dal 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Delibere imposta di soggiorno e tributi similari A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco, al contributo di soggiorno nonché al contributo di accesso a Venezia, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione. Il MEF provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale. TASI e immobili merce Cambiano le regole per la TASI per i fabbricati merce. Si passa dalla riduzione dell'aliquota all'esenzione. Viene stabilito che sono esentati dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Questa nuova regola si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022. Il testo attualmente in vigore prevede che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1%. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in diminuzione, fino all'azzeramento. IMU: immobili concessi in comodato d'uso In materia di IMU, per taluni immobili concessi in comodato d'uso è prevista la riduzione della base imponibile del 50%. Al fine di beneficiare di questa agevolazione, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti. Questa attestazione viene soppressa. La soppressione si applica dal 1° gennaio 2020. IMU: immobili locati a canone concordato In materia di immobili locati a canone concordato, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. Viene ora previsto che il soggetto passivo è esonerato dall'attestazione del possesso del requisito mediante il modello di dichiarazione, nonché da qualsiasi altro onere dichiarativo e comunicativo. La nuova disposizione si applica dal 1° gennaio 2020.