Agenzia delle Dogane - Prot. n. 32879/RU del 20 febbraio 2020 L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la nota prot. n. 32879/RU del 20 febbraio 2020 riguardante la compilazione delle dichiarazioni di importazione. In data 9 febbraio 2018 è stata comunicata la sospensione dell’attivazione del controllo sull’obbligatorietà della compilazione del campo 2 (Speditore/Esportatore) nelle dichiarazioni doganali di importazione. E’ stato quindi previsto che dal 5 maggio 2020 è resa obbligatoria la compilazione del campo 2 (Speditore/Esportatore) nelle dichiarazioni doganali di importazione. Questo intervento si rende necessario per migliorare ulteriormente l’analisi automatizzata del rischio e ridurre l’incidenza dei controlli all’atto dello sdoganamento. In assenza dei dati dello Speditore/Esportatore, fino ad oggi opzionali, le dichiarazioni di importazione della specie non saranno accettate/acquisite a sistema. Nello specifico, l’obbligatorietà riguarda la compilazione di tutti i sottocampi della casella 2. In particolare, nel sottocampo 2.1, va indicato il codice del Paese che ha rilasciato il numero di identificazione indicato nel successivo campo 2.2. Infatti, nel sottocampo 2.2 va indicato il codice EORI eventualmente attribuito all’esportatore terzo. Se l’esportatore non è registrato in EORI, indicare, se noto, il codice di identificazione attribuito dal Paese Terzo di appartenenza (TIN), in caso contrario il codice “0”. Per quanto riguarda il sottocampo 2.3, il nome/ragione sociale da indicare è quello del cedente estero che ha emesso la fattura allegata al DAU.