Agenzia delle Dogane - Circolare n. 15 del 16 giugno 2020 L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 15 del 16 giugno 2020 sull’art. 129 del Decreto Rilancio, in merito alle dichiarazioni annuali di energia elettrica e gas naturale per l’anno d’imposta 2019. E’ stato chiarito che per effetto del combinato disposto dei commi 1 e 6 dell’art. 62 del Decreto Cura Italia, la presentazione delle dichiarazioni dell’anno di imposta 2019 per il gas naturale e l’energia elettrica potrà essere effettuata entro il 30 giugno 2020, senza l’applicazione di sanzioni. Già con nota prot. n. 93676/RU del 18 marzo 2020 sono state fornite alcune indicazioni in merito alla determinazione dei versamenti dell’accisa per il conguaglio 2019 e delle rate di acconto per il 2020. In tale circostanza, considerato che la dichiarazione rappresenta lo strumento per l’accertamento dei consumi e la liquidazione dell’imposta, è stata considerata l’eventualità che la liquidazione dell’imposta dovuta e, conseguentemente, il conguaglio relativo all’anno 2019 nonché la definizione delle rate di acconto per il 2020 debbano essere attualizzati in conformità delle risultanze emergenti in sede di effettiva elaborazione della dichiarazione stessa. Occorre evidenziare che per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’art. 129 del Decreto Rilancio sul presupposto di una contrazione dei consumi di gas naturale ed energia elettrica, al fine di mitigare l’esposizione finanziaria dei soggetti obbligati al pagamento della relativa accisa, ha consentito di versare le rate di acconto, dovute per i mesi da maggio a settembre del corrente anno, in misura ridotta e con la circolare n. 8 dello scorso 22 maggio, sono state fornite indicazioni. E’ stato chiarito che, qualora a seguito della presentazione della dichiarazione per l’anno 2019 emergesse la necessità di rimodulare l’importo delle rate di acconto per il corrente anno, dovrà essere ricalcolato, di conseguenza, l’ammontare del 90% da versare. La previsione contenuta nell’art. 129 però non ha effetto sulla determinazione dei ratei di acconto, che rimangono dovuti sulla base dei consumi effettivi dell’anno 2019, così come accertati e liquidati in dichiarazione, le cui modalità di compilazione restano invariate. Questa norma incide solamente sull’entità dei versamenti da effettuare nel periodo compreso tra maggio e settembre che, come stabilito dal Legislatore, può essere pari al 90% dell’ammontare delle rate di acconto individuate sulla base del criterio ordinario. Quindi: - il conguaglio per l’anno d’imposta 2019 va definito mediante il raffronto tra il liquidato relativo ai consumi 2019 e il dovuto secondo i ratei d’acconto calcolati in base ai consumi 2018; - i campi concernenti le rate di acconto per il 2020, andranno compilati tenendo conto dell’intero importo calcolato in relazione ai consumi accertati nel 2019, indipendentemente dai corrispondenti versamenti, effettuati o da effettuare, in conseguenza del conguaglio o dell’esistenza di crediti pregressi nonché in relazione all’art. 129. Inoltre è stato evidenziato che l’art. 129 del Decreto n. 34 del 2020, non contempla la possibilità di versare in misura ridotta le rate di acconto dovute per l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e per l’imposta regionale sostitutiva dell’addizionale regionale.