È da riconoscere il diritto del contribuente al rimborso di un credito, non contestato, anche se esposto in una dichiarazione presentata tardivamente, indipendentemente dal pagamento integrale della cartella di pagamento scaturente dall’iscrizione a ruolo conseguente alla dichiarazione tardiva. Questo il principio della sentenza della Ctr Lombardia n. 458/2019 del 29 gennaio. IL FATTO Il caso riguardava l’impugnazione del diniego al rimborso di un credito Iva esposto nella dichiarazione annuale, ma disconosciuto in quanto esposto in una dichiarazione presentata con un ritardo superiore a 90 giorni, circostanza ritenuta equivalente alla dichiarazione omessa, così iscrivendo a ruolo la somma; la contribuente provvedeva alla rateizzazione della cartella e contestualmente presentava istanza di rimborso, negato dall’Ufficio. La Ctp considerava illegittima la condotta dell’ufficio, in quanto la restituzione non poteva essere subordinata all’adempimento di altri obblighi rinvenienti da autonomo titolo esecutivo (la cartella relativa alle somme dovute anche a titolo di sanzioni ed interessi). LA DECISIONE DELLA CTR LOMBARDIA La Ctr, chiamata a pronunciarsi, decide per la conferma della decisione di primo grado. Il Collegio rigetta la censura dell’ufficio sul dedotto «doppio uso» del credito da parte della contribuente e la relativa tesi in base alla quale una volta che il credito viene portato in detrazione o in compensazione non è più possibile chiederne il rimborso, cosa che potrebbe avvenire solo dopo l’estinzione dell’obbligazione di cui alla cartella emessa; i giudici considerano dirimente la circostanza che il credito non fosse mai stato disconosciuto e non si spiegano perché una pronuncia favorevole alla contribuente avrebbe condotto ad una duplicazione di credito nei suoi riguardi. Viene pertanto sancito il diritto al rimborso della ricorrente che non soffre né di una contestazione nella sua oggettività, né può essere subordinato al soddisfacimento dell’erario in forza di un titolo esecutivo che gli stessi giudici di primo grado hanno ritenuto autonomo.