Assonime ha pubblicato la circolare n. 9 del 11 aprile 2019, avente ad oggetto la dichiarazione annuale IVA per il periodo d’imposta 2018, in particolare evidenziando le novità rispetto al 2017. Tra le novità sono stati inseriti nuovi righi per quanto riguarda la disciplina del Gruppo IVA e la compilazione dell’ammontare dell’IVA a credito. L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 15 gennaio 2019 ha approvato i modelli da utilizzare per presentare la dichiarazione annuale IVA per il periodo d’imposta 2018, ossia il modello IVA/2019 e il modello IVA BASE/2019. Successivamente è stato anche approvato il modello IVA 74-bis, dove devono essere specificati i dati contabili delle operazioni effettuate dai soggetti IVA dichiarati falliti nella frazione d’anno anteriore alla di dichiarazione di fallimento. Le novità La dichiarazione annuale IVA per il periodo d’imposta 2018 deve essere presentata entro il 30 aprile; il termine ultimo per il versamento dell’imposta è il 16 marzo. Il versamento se non è stato versato entro il 16 marzo (termine differito al 18 marzo poiché il 16 cadeva di sabato) può essere effettuato: - entro il 30 giugno (termine differito al primo luglio poiché cade di domenica il 30 giugno), con un interesse del 0,40% per ogni mese successivo al 18 marzo; - entro il 31 luglio 2019, con un’ulteriore maggiorazione dell’0,40%. Per i soggetti passivi che hanno aderito al Gruppo IVA a partire dal 1° gennaio 2019, l’opzione se è esercitata è valida per un triennio e gli obblighi che conseguono dall’applicazione delle norme IVA sono a carico del Gruppo IVA e non del singolo partecipante. Per le operazioni del Gruppo IVA è stato previsto che il rappresentante emetta fattura per le operazioni specificando numero di partita IVA del Gruppo e codice fiscale del soggetto partecipante che ha realizzato l’operazione. Per la dichiarazione IVA spetta al Rappresentante del Gruppo IVA presentare il modello che deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti. I soggetti passivi devono utilizzare il quadro VE per le operazioni attive fatte nello Stato, quelli intracomunitarie, le esportazioni verso Paesi extracomunicati, nonché quelle operazioni per cui non è stata emessa fattura. Utilizzano il quadro VG gli enti o società controllanti che intendono avvalersi dal 2019 della procedura della liquidazione IVA di gruppo relativamente ad una o più società controllate. In tal caso l’ente controllante comunica all’Agenzia delle Entrate l’opzione per tale procedura, attraverso la compilazione del quadro VG. Infine, non deve essere più inserito nel quadro VH, ma nel quadro VL il debito IVA del periodo d’imposta.