C ome ogni anno in vista del termine ultimo (30 aprile) per la presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2018 (modello IVA 2019), Assonime evidenzia le novità rilevanti presenti nell’ultimo modello rispetto a quello dell’anno precedente. Per le società che aderiscono al Gruppo IVA Il modello IVA 2019 recepisce la nuova disciplina del Gruppo IVA apportando le seguenti modifiche: - nel quadro VA è stato introdotto il rigo VA16 denominato “Gruppo IVA art. 70-bis”, che deve essere compilato dai contribuenti che a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione partecipano a un Gruppo IVA. Deve essere barrata la casella 1 per comunicare all’Agenzia delle Entrate che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale IVA precedente l’ingresso nel Gruppo IVA; - nel quadro VX, nel rigo VX2, per i soggetti che aderiscono al Gruppo IVA, ai sensi dell’art. 70-sexies, la parte dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione, pari all’ammontare dei versamenti IVA effettuati con riferimento al 2018, deve essere trasferita al Gruppo IVA dal 1° gennaio 2019. Tale importo, già ricompreso nel campo 1, va indicato anche nel campo 2. I quadri VS, VV, VW, VY e VZ che costituiscono il prospetto IVA 26PR/2019, facenti parte della dichiarazione annuale IVA, sono riservati agli enti e società controllanti che riepilogano i dati della liquidazione dell’IVA di gruppo (art. 73 e D.M. 13 dicembre 1979, come modificato dal D.M. 13 febbraio 2017). In particolare, Assonime dà evidenza delle seguenti modifiche: - nel rigo VY2 è stato inserito il campo 2, nel quale la controllante dovrà indicare la parte dell’eccedenza detraibile risultante dal prospetto IVA 26PR/2019 trasferita dalla controllante al Gruppo IVA a partire dal 1° gennaio 2019; - nel successivo rigo VY4 è stato inserito il campo 3 denominato “Gruppo IVA art. 70-bis”, che deve essere barrata dalla controllante che a partire dal 1° gennaio 2019 partecipa a un Gruppo IVA e intende chiedere a rimborso la parte dell’eccedenza detraibile risultante dal prospetto IVA 26PR/2019 che non deve essere trasferita al Gruppo medesimo. Modifiche al quadro VE Diversamente da quanto previsto nel precedente modello, nel campo 5 del rigo VE30 devono essere indicate anche le operazioni effettuate nel quadro delle iniziative per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera b-bis) del decreto IVA. Modifiche rilevanti per chi si avvale della liquidazione di IVA di Gruppo Il quadro VG è riservato agli enti o società commerciali controllanti che intendono avvalersi, a partire dal 2019, della particolare procedura di compensazione dell’IVA prevista dal D.M. 13 dicembre 1979, come modificato dal D.M. 13 febbraio 2017, recante le norme di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 73, ultimo comma (come sostituito dall’art. 1, comma 27, legge di Bilancio 2017), relativamente ad una o più società commerciali considerate “controllate” ai sensi della disciplina in esame. La controllante comunica all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione per la predetta procedura tramite la compilazione del quadro VG nella dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto presentata nell’anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. L’opzione ha effetto fino a revoca da esercitarsi secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione. Per le procedure di liquidazione IVA di gruppo già in corso, il quadro va compilato esclusivamente per comunicare, con effetto dal 1° gennaio 2019, la revoca oppure l’ingresso o la fuoriuscita di una o più società controllate. Assonime sottolinea che nel modello, recependo quanto stabilito ormai in passato anche dalla prassi e cioè che le società estere possono comunque partecipare alla catena di controllo, nel quadro VG è stata introdotta, con riferimento ai dati che devono essere comunicati dalle società controllate, una nuova casella nella quale deve essere evidenziata la circostanza che fra le società che partecipano alla catena di controllo vi sono società che non hanno una posizione IVA in Italia. In particolare, nel quadro VG, nella sezione 1, nei righi da VG2 a VG4, nonché, nella sezione 2, nei righi da VG5 a VG7, la casella denominata “Soggetto estero” deve essere barrata dalle società facenti parte del gruppo prive di una posizione IVA all’interno dello Stato. Modifiche al quadro VL Un’ultima precisazione si riferisce al quadro VL, dove nelle istruzioni per la compilazione del modello IVA 2019 al campo 3 del rigo VL30 si precisa che, nel campo, deve essere compreso anche l’ammontare dell’IVA periodica, relativa al 2018, versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato, ai sensi dell’art. 54-bis, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010. In particolare, occorre indicare la quota d’imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 (al netto di sanzioni e interessi) e anno di riferimento 2018, fino alla data di presentazione della dichiarazione e comunque non oltre il termine ordinario previsto per la presentazione della stessa. Infine, anche il rigo VL33 “IVA a credito” viene modificato e riscritto nelle istruzioni di quest’anno. Più precisamente viene aggiunto che nel calcolo del credito emergente dalla dichiarazione, infatti, occorre tenere conto esclusivamente dei versamenti effettuati. Qualora da tale calcolo emerga un importo negativo, il rigo non deve essere compilato. In questo modo si evita che la dichiarazione possa chiudere a credito per effetto di versamenti dovuti, ma non eseguiti.