Nel corso degli anni più recenti, sono stati intercettati - mediante analisi delle banche dati in uso all’Amministrazione finanziaria - i contribuenti connotati da un profilo fiscale non compatibile con la qualifica di esportatore abituale, verso cui sono state indirizzate attività di controllo sostanziale che non impediscono, tuttavia, in modo automatico ai falsi esportatori abituali di emettere nuove dichiarazioni d’intento, né ai fornitori di continuare a emettere fatture in regime di non imponibilità IVA sulla base delle dichiarazioni d’intento precedentemente emesse. Per disinnescare con immediatezza la condotta fraudolenta perpetrata, l’art. 1, commi 1079-1083, della legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021) ha istituito un meccanismo automatico di blocco delle dichiarazioni d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, vale a dire di contribuenti che, all’esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano avere emesso dichiarazioni d’intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond fittizio. In tal caso, il Sistema di Interscambio inibisce l’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA. A questo scopo, a partire dal 1° febbraio 2024, sarà introdotto uno specifico controllo da parte del Sistema di Interscambio che, mediante il codice errore 00477, determinerà lo scarto della fattura elettronica se, nel campo “altri dati gestionali”, viene riscontrata l’invalidità della dichiarazione d’intento. Attività di analisi di rischio e di controllo degli esportatori abituali Con il provvedimento n. 2021/293390, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972 e che trasmettono all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, le dichiarazioni d’intento, sono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali. Le attività di analisi e di controllo sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private. La valutazione del rischio è orientata in via prioritaria alla: - analisi di criticità e anomalie direttamente desumibili dai dati esposti nelle dichiarazioni d’intento trasmesse; - valorizzazione di particolari elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società; - individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della partita IVA, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi; - individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorro-no alla formazione del plafond. Fermi restando i successivi controlli ordinari, effettuati ai sensi dell’art. 51 e seguenti, D.P.R. n. 633/1972, la procedura di analisi di rischio e di controllo è eseguita dall’Agenzia delle Entrate su tutte le dichiarazioni d’intento presentate; sono disposti controlli periodici sulle dichiarazioni d’intento già trasmesse e visibili nel cassetto fiscale del fornitore quale destinatario della dichiarazione d’intento, anche sulla base di elementi sopravvenuti. Procedura di invalidazione delle dichiarazioni d’intento In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, il provvedimento n. 2021/293390 stabilisce che le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate invia al soggetto emittente una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio di PEC all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professioni-sti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. Nella comunicazione sono indicate sinteticamente le anomalie riscontrate e l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate cui rivolgersi per ricevere informazioni e presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti di esportatore abituale. La presentazione della documentazione non comporta la sospensione dell’efficacia dell’invalidazione. L’Ufficio competente, qualora riscontri la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all’invalidazione, procede, in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d’intento, dandone comunicazione al contribuente. In concomitanza con la procedura d’invalidazione, l’Agenzia delle Entrate invia al fornitore, quale destinatario della dichiarazione d’intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio di PEC nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. Procedura per l’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento Come previsto dal provvedimento n. 2021/293390, in caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, al contribuente è inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Nei casi di cui sopra, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d’intento è rilasciata una ricevuta di scarto; la ricevuta contiene l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione e l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate cui il contribuente può presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale. La presentazione della documentazione non comporta sospensione dell’efficacia dell’invalidazione. L’Ufficio competente, qualora dalla documentazione presentata dal contribuente, riscontri la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno giustificato l’inibizione, procede, in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento da parte del contribuente. Scarto della fattura elettronica L’invalidazione della dichiarazione d’intento, secondo la procedura di cui sopra, comporta lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio, recante il titolo di non imponibilità IVA e il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta recapitata al soggetto passivo.