Corte di Giustizia Ue - Causa C‑189/18, All'Amministrazione finanziaria non è precluso negare al soggetto passivo la detrazione dell'Iva tenendo conto di accertamenti e verifiche, amministrativi o penali, effettuati su altri soggetti passivi, ancorché definitivi, a patto che al destinatario sia riconosciuta e garantita l'effettività di contestare la legittimità della pretesa. È in questi termini che la Corte di giustizia, con la sentenza depositata il 16 ottobre 2019 (causa C-189/18), si è pronunciata in riferimento al mancato riconoscimento del diritto alla detrazione in quanto il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che le operazioni che ha effettuato con la controparte si iscrivevano in una frode. Secondo la sentenza il principio del contraddittorio non sarebbe rispettato se l'Amministrazione finanziaria venisse esonerata dal fornire le prove acquisite nei procedimenti collegati sulla base delle quali si fonda la pretesa tributaria e al contribuente negata la possibilità, non essendo parte dei procedimenti, di rimettere in discussione le conclusioni raggiunte. Al contribuente, inoltre, deve essere concessa l'ulteriore possibilità, per il rispetto del diritto alla difesa, di avere le informazioni e i documenti risultanti dal fascicolo amministrativo propedeutici all'emissione dell'atto amministrativo finale a meno che esigenze d'interesse generale non giustifichino il contenimento delle informazioni richieste. Ma non solo. Per il rispetto del diritto alla difesa, qualsiasi decisione che tenga conto di prove acquisite in violazione della Carta e in relazione alle quali il giudice non ha potuto o non può effettuare il controllo sulla conformità dell'acquisizione al diritto dell'Unione, unitamente alla verifica della legittimità dei motivi che hanno portato al provvedimento impugnato, deve essere annullata se essa risulta, per tale ragione, priva di fondamento. L'articolata sentenza ricorda, valorizzando i principi generali del diritto dell'Unione, che il rispetto dei diritti della difesa trova una generalizzata e pacifica applicazione tutte le volte che l'amministrazione emette atti finali lesivi della sfera giuridica del contribuente. Nel tentativo di sciogliere il nodo interpretativo circa l'utilizzo dei dati acquisti da parte dell'amministrazione tributaria, i giudici hanno indicato prioritariamente che per l'impiego del materiale istruttorio è necessario riconoscere al contribuente la possibilità di visionare tutti gli atti, anche quelli a suo favore, non sotto forma di sintesi e di manifestare le proprie osservazioni sugli elementi posti a fondamento dell'atto amministrativo, salvaguardando comunque la riservatezza degli atti oggetto d'indagine. Pertanto, al contribuente è concesso conoscere gli atti istruttori, al giudice verificare la legittimità e l'utilizzo di questi e all'amministrazione opporsi alla richiesta di informazioni qualora lo imponga l'interesse generale.