L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risposta a interpello n. 189 del 12 giugno 2019 riguardante la detraibilità dell’IVA e deducibilità del costo relativo all’acquisto di carburante da parte del consorziato, qualora l’estinzione del debito in capo a quest’ultimo avvenga tramite compensazione. La disciplina dispone sul punto che l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore. L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Con riferimento a ciò l’Agenzia delle entrate con provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018 ha previsto che, ai fini della detrazione dell’IVA relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni i seguenti mezzi di pagamento: - gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali; - quelli elettronici, tra cui addebito diretto; bonifico bancario o postale; bollettino postale; carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente. Questi stessi mezzi sono idonei a consentire la deducibilità della spesa. Inoltre le forme di pagamento qualificato ritenute idonee ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità dei costi si applicano anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione. Ed infatti si ritengono validi i pagamenti effettuati dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili. Ne consegue che sebbene il pagamento del corrispettivo avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione o sia effettuato dal soggetto passivo d’imposta in via mediata, la disciplina vigente fa salvo il diritto alla detrazione dell’imposta, qualora il pagamento sia riferibile al soggetto passivo secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti comunque tracciabili.