L’art. 1, commi 679 e 680, della legge di Bilancio 2020 ha previsto che, ai fini dell’IRPEF, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri di cui all’art. 15 TUIR e altre disposizioni normative, spetti a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (previsti dall’art. 23, D.Lgs. n. 241/1997). L’obbligo del pagamento tracciabile non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. Per non perdere il diritto alla detrazione del 19%, le persone fisiche dovranno, quindi, aver cura, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, di non effettuare più in contanti i pagamenti relativi agli oneri detraibili, ad eccezione delle suddette casistiche escluse. Si ricordano i principali oneri interessati: - spese sanitarie; - interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale o per eventuali particolari altri immobili o per la costruzione dell’abitazione principale; - spese funebri; - spese per intermediazione immobiliare; - particolari erogazioni liberali; - spese veterinarie; - spese per i premi assicurativi; - spese di istruzione; - altre spese detraibili. L’impatto principale, in quanto dovrebbe riguardare la maggioranza dei contribuenti che predispongono la dichiarazione dei redditi (sia 730 che modello Redditi) si dovrebbe avere per quanto riguarda le spese mediche, in particolare laddove la prestazione venga erogata da strutture non pubbliche e non accreditate al Servizio sanitario nazionale. Molti professionisti che erogano prestazioni specialistiche dovrebbero quindi, con decorrenza dall’inizio del 2020, non accettare più il pagamento in contanti e dotarsi, per maggior praticità, del POS. Come effettuare i pagamenti Per poter usufruire della detrazione del 19%, i contanti potranno, infatti, essere utilizzati solo per gli acquisti dei medicinali/dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie erogate in strutture pubbliche o accreditate al servizio sanitario nazionale. Per le altre spese sarà necessario effettuare il pagamento per mezzo: - bancomat; - carta di credito; - bonifico bancario o postale; - carte prepagate; - assegni bancari o circolari; - altro eventuale pagamento tracciabile. Attenzione quindi agli eventuali pagamenti già effettuati in contanti in quanto nella dichiarazione da presentare l’anno prossimo l’onere non sarà detraibile. Quali sono le spese “a rischio”? Per alcuni oneri detraibili (quali i premi assicurativi e il mutuo per l’acquisto della prima casa) è già previsto il pagamento tracciabile, per altri (quali le spese scolastiche, le spese funebri, i mutui, etc.) difficilmente si procede con pagamento in contanti, quindi il problema non dovrebbe sussistere. Gli oneri più a rischio, oltre alle prestazioni mediche erogate in strutture non pubbliche/accreditate, rimangono le spese veterinarie, le spese sportive per i ragazzi, gli abbonamenti per trasporto pubblico. Come documentare la modalità di pagamento Altro argomento spinoso sarà capire come deve essere documentata la modalità di pagamento delle spese sanitarie che poi confluiranno nella dichiarazione precompilata resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate: si ricorda, infatti, che da quest’anno la comunicazione delle spese del sistema tessere sanitarie include anche la modalità di pagamento. La documentazione da conservare per la dichiarazione dei redditi non si limiterà quindi alla fattura/scontrino parlante, ma per avere la prova del pagamento bisognerà conservare anche gli eventuali bonifici, la copia della transazione per i pagamenti effettuati con carte. Si attendono comunque i necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate per capire cosa verrà richiesto in caso di controllo per attestare che l’onere è effettivamente stato corrisposto con documento tracciabile. Per evitare qualsivoglia contestazione molti contribuenti, laddove non vi siano differenze significative, potrebbero decidere di accettare quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate nella precompilata senza variazioni, in modo da non incorrere in alcun rischio. Sicuramente sarebbe stato più agevole avere un periodo transitorio per fare in modo che tutti i contribuenti recepissero la novità e che gli erogatori delle prestazioni si attrezzassero per la corretta modalità di incasso. Si ricorda, inoltre la legge di bilancio 2020 è intervenuta anche sulla limitazione delle sulle spese detraibili per i redditi superiori a 120.000 (la detrazione diminuisce all’aumentare del reddito).