Agenzia delle Entrate - Risposta n. 456 del 31 ottobre 2019 Le aziende che dopo l’entrata in vigore della legge 208/15 avevano in essere accordi non conformi alla disposizione normativa e li hanno adeguati gli anni successivi (con accordi seguenti), possono applicare la detassazione del premio di risultato (Pdr) ma solo per i premi maturati dopo gli accordi integrativi. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 456 del 31 ottobre 2019. IL QUESITO Oggetto dell’istanza è il diritto ad applicare la detassazione sui Pdr rispondenti ai criteri introdotti dalla legge 208/15, la quale dal 2016 richiede il conseguimento da parte dell’azienda di un risultato incrementale che può riguardare la produttività, la redditività, la qualità, l’efficienza o l’innovazione, in linea con quanto stabilito dal contratto aziendale o territoriale, da verificare attraverso gli indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione. Dopo l’entrata in vigore della legge 208/15, nel settembre del 2016, un datore aveva stipulato un accordo aziendale in cui si prevedeva l’erogazione di Pdr variabili nel triennio 2016-2018. Nel medesimo accordo si stabiliva, inoltre, che i Pdr venissero erogati solo agli operai, con un anticipo del 30% all’inizio dell’anno di riferimento e con il saldo (70%) nei primi mesi dell’anno successivo. L’intesa, pur essendo stata sottoscritta dopo il 1° gennaio 2016 e con la previsione di un criterio multiplo di valorizzazione delle performance, non risultava perfettamente allineata alle nuove regole. Ciò aveva indotto l’impresa a stipulare, agli inizi di luglio 2018, un nuovo accordo con cui erano stati introdotti degli indicatori utili ai fini della verifica del soddisfacimento del requisito di incrementalità. Il dubbio che la società ha voluto dissipare con l’aiuto dei tecnici delle Entrate riguarda solo il periodo di imposta 2018. In particolare, l’azienda ha chiesto se il Pdr relativo a tale periodo - con esclusivo riferimento alla sola quota corrisposta a conguaglio nel 2019, pari al 70% del premio totale, potesse essere detassato. Inoltre, a parità di condizioni, se la facilitazione potesse trovare applicazione anche per gli anni a venire. Il datore ha voluto inoltre sincerarsi di poter recuperare la facilitazione in sede di conguaglio di fine anno. LA RISPOSTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE L’Agenzia ha posto l’accento sulla necessità che l’erogazione delle somme (detassate) avvenga in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli stipulati con le Rsa o le Rsu sempre che gli stessi prevedano criteri di misurazione e verifica degli incrementi, rispetto a un periodo congruo definito dall’accordo. Facendo leva sul fatto che la funzione incentivante si può ritenere assolta se sia la maturazione che l’erogazione del premio si realizzano successivamente alla stipula del contratto, l’Agenzia ha ritenuto ammissibile la detassazione per il 2018 solo sul 50% dei Pdr vista la parziale vigenza dell’accordo modificativo. I tecnici si sono, inoltre, espressi positivamente sul recupero dell’agevolazione fiscale nel conguaglio di fine anno.