Lo sportivo professionista che si trasferisce in Italia e sposta la propria residenza fiscale nel nostro Paese ha diritto a godere del regime fiscale agevolato e di detassare al 50%, ai fini IRPEF, i redditi da lavoro dipendente prodotti in Italia (così come previsto dal decreto Crescita), con conseguente tassazione del reddito imponibile nella sola misura del 50%. Questo significa che la tassazione verrà calcolata solo sul 50% dello stipendio percepito dallo sportivo professionista, potendo godere di una detassazione per 5 anni del 50% del reddito di lavoro dipendente, tassazione che potrà essere aumentata per ulteriori 5 anninel caso in cui lo sportivo professionista abbia almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo, e per ulteriori 5 anni nel caso in cui lo sportivo professionista diventi proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia (5+5+5). Tuttavia, per usufruire di queste agevolazioni i calciatori professionisti dovranno rispettare le due condizioni previste dall’art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 147/2015 (come modificato dal decreto Crescita), ovvero: - i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni; - l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano. Percentuali di agevolazione fiscale - 50% ordinario - 5 anni: le disposizioni dell’art. 16 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi; - ulteriore 50% - 5 anni: le disposizioni dell’art. 16 si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo; - ulteriore 50% - 5 anni: le disposizioni dell’art. 16 si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà; - possibilità di arrivare a un totale di 15 anni (5+5+5). Esclusioni A puro titolo informativo, si rammenta che nella formulazione originaria del testo (poi modificata in sede referente) era stata prevista un’ulteriore riduzione del reddito imponibile per gli sportivi professionisti (pari al 90%) nel caso in cui il trasferimento in Italia avvenisse in una delle regioni del Sud-Italia (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia). Infatti, il trasferimento in una di queste regioni del Meridione comportava la detassazione al 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia, con conseguente tassazione del reddito imponibile nella sola misura del 10%. Nella formulazione attuale, però, agli sportivi professionisti non si applicano le disposizioni che riconoscono: - la maggiorazione dell’agevolazione spettante ai lavoratori impatriati che si trasferiscono nel Mezzogiorno; - la maggiorazione prevista in caso di più figli a carico. Esercizio dell’opzione L’esercizio per l’opzione per il regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Decorrenza dal 1° gennaio 2020 Il decreto Crescita prevede espressamente che “le disposizioni [...] si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia [...] a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” (1° maggio 2019). In definitiva, le agevolazioni fiscali si applicano a tutti gli sportivi professionisti che trasferiscono la residenza in Italia dal 1° gennaio 2020.